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Stato Civile

I cittadini italiani sono tenuti per legge a dichiarare all’Ufficio Consolare di riferimento ogni variazione di stato civile che si possa verificare durante la loro permanenza all’estero.

Il cittadino ha, pertanto, l’obbligo di consegnare a questo Consolato i relativi atti o certificati in originale (nascita, matrimonio, divorzio ecc.) per la trascrizione in Italia. La mancanza di tale procedura potrà inibire o ritardare successive richieste di emissione di altri documenti.

I documenti di stato civile rilasciati da Autorità svizzere, devono essere in originale e su formulario internazionale (CIEC, ovvero in cinque lingue); I documenti di stato civile rilasciati in altri Paesi e altre lingue straniere, devono essere tradotti e legalizzati dal Consolato competente territorialmente in base all’emissione del certificato stesso.

I certificati originali (inclusi i decreti o le sentenze di divorzio) NON vengono restituiti.

In alternativa, il connazionale potrà presentare l’atto, debitamente legalizzato e tradotto, direttamente al comune italiano di appartenenza (art.12 DPR 396/2000).

L’Ufficio Stato Civile si occupa delle registrazioni in Italia di:

L’Ufficio Stato Civile assiste i cittadini iscritti all’Aire anche riguardo: