I cittadini italiani che risiedono in Paesi non appartenenti all’Unione Europea, che sono firmatari di accordi di reciprocità con l’Italia in materia di conversione di patenti di guida, devono richiedere la conversione della patente italiana in corso di validità alle locali autorità. La Svizzera è firmataria di un accordo di reciprocità con l’Italia.
In base all’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Italiana per il riconoscimento reciproco in materia di conversione di patenti di guida (articolo 6), i titolari di patenti di guida italiane possono convertire le proprie patenti senza sostenere esami teorici e pratici solo se al momento della presentazione dell’istanza di conversione sono residenti in Svizzera da meno di cinque anni, tranne situazioni particolari.
Una volta rilasciata la nuova patente, quella italiana viene revocata secondo quanto previsto dall’art. 130, comma c) del Codice della strada (D. Lgs. 285/1992).
Per brevi soggiorni in Italia (ad esempio per vacanze) è sufficiente la patente di guida svizzera da esibire a richiesta degli organi di sicurezza italiani.
In caso di rientro definitivo, si può guidare in Italia con la patente straniera fino ad un anno massimo dalla data di rientro, dopodiché occorrerà richiedere la sostituzione della patente estera ottenuta in sede di conversione.
Sarà pertanto rilasciata una nuova patente italiana di categoria non superiore a quella originaria (art. 136, comma 5 del Codice della Strada).
Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito del Ministero degli Esteri