L’ufficio consolare esercita – esclusivamente nei confronti di cittadini italiani che si trovano all’estero in via permanente o temporanea – alcune funzioni notarili previste dal nostro ordinamento. Essenzialmente si tratta del ricevimento di atti pubblici (procure, testamenti), di atti notori, di autenticazioni e di sottoscrizioni apposte a scritture private.
Esistono tuttavia alcune differenze tra le competenze consolari in materia notarile e quelle attribuite ai notai esercenti in Italia, sostanzialmente connesse alla diversa posizione del Capo della Rappresentanza consolare, funzionario dello Stato, e quella del notaio, libero professionista.
Il notaio, infatti, può anche essere chiamato a fungere da consulente legale del cliente. E’ invece escluso che l’Autorità consolare possa svolgere tale attività. Il suo consiglio, se richiesto, deve essere limitato al campo giuridico, con particolare riguardo alla validità degli atti che le si domanda di ricevere. La sua assistenza deve limitarsi alla legalità degli atti prospettati e non alla loro utilità economica.
Il notaio può essere a volte il mandatario del cliente rispetto alla pubblicità e alla esecuzione di formalità relative agli atti da lui ricevuti. Nessuna attività di tale natura può, invece, essere svolta dal capo della Rappresentanza consolare.
Mentre il notaio ha diritto ad un onorario, tutti gli atti consolari sono soggetti unicamente alla tassa indicata nella Tariffa consolare.
I servizi notarili più frequentemente richiesti ad un Ufficio consolare sono:
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Procure
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Testamenti
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Atti Pubblici
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Attività di autenticazione
Il cittadino italiano all’estero può, in alternativa, formalizzare l’atto presso un pubblico notaio ufficialmente accreditato nel Paese di residenza. Successivamente, se il Paese ha aderito alla Convenzione dell’Aja del 1961 per l’abolizione della legalizzazione (la Svizzera ha firmato tale convenzione), deve provvedere a far apporre sul documento l’«apostille» da parte dell’Autorità preposta nel Paese di residenza. Se il Paese non ha aderito alla Convenzione suddetta, dovrà far legalizzare la firma del notaio a cura della Rappresentanza consolare italiana.
Per la sottoscrizione di atti notarili ed altri servizi da far valere dinanzi alle Autorità italiane, i cittadini stranieri dovranno rivolgersi ad un notaio svizzero (https://snv-fsn.ch/it/ricerca-notaio).
I documenti notarili rilasciati dai Notai svizzeri (procura speciale, delega, etc.), per essere validi in Italia, devono essere legalizzati tramite Apostille. L’Apostille viene apposta dalla Cancelleria di Stato del Cantone (Staatskanzlei).
Gli atti notarili rilasciati presso il Consolato sono validi, senza alcuna ulteriore legalizzazione, nel territorio della Repubblica Italiana e presso le Rappresentanze diplomatico-consolari Italiane.
Per informazioni scrivere a: notarile.basilea@esteri.it