Per qualsiasi dubbio o informazione, o nei casi particolari non disciplinati dalla presente pagina web, si prega di scrivere a: basilea.statocivile@esteri.it.
La trascrizione dell’atto di matrimonio e di unione civile
I matrimoni e le unioni civili contratti all’estero per avere valore in Italia devono essere trascritti presso il Comune italiano competente.
In Svizzera, se uno dei nubendi è di sola cittadinanza italiana, le Autorità locali del Cantone di Basilea Città, Basilea Campagna, Argovia, Giura e Soletta trasmettono d’ufficio a questo Consolato l’atto di matrimonio o di unione domestica registrata (in Italia unione civile).
In caso di doppia cittadinanza (italiana-svizzera) di entrambi i nubendi, i predetti documenti non vengono trasmessi d’ufficio. Gli interessati dovranno pertanto provvedere ad inoltrare via posta ordinaria l’originale dell’Estratto dell’Atto di matrimonio redatto su modello internazionale plurilingue CIEC o “dell’Atto dell’unione domestica registrata” accompagnati da apposita istanza di trascrizione e copia dei documenti di identità e dei permessi di soggiorno dei richiedenti.
In alternativa potrete presentare l’atto direttamente al Comune italiano di appartenenza (ai sensi dell’art. 12, comma 11, del DPR 396/2000).
In conformità a quanto prescritto dalle Autorità elvetiche in materia di esclusività di esercizio di funzioni di stato civile, è fatto divieto alle Rappresentanze diplomatico/consolari straniere in Svizzera di esercitare le predette funzioni. Pertanto, sia i matrimoni che le unioni civili NON possono essere celebrati presso questo Consolato.
Matrimonio in Svizzera
Il cittadino italiano regolarmente iscritto all’A.I.R.E. che intende contrarre matrimonio innanzi alle Autorità locali, non deve rivolgersi all’Ufficio consolare per richiedere le pubblicazioni di matrimonio, poiché queste non sono richieste dalle Autorità svizzere. (articolo 110 del dPR 396/2000 che abroga il secondo comma dell’articolo 115 del C.C. e Sentenza del Consiglio di Stato n. 3105/07).
La procedura per contrarre matrimonio è interamente sottoposta alla normativa locale, per cui sarà l’ufficiale dello stato civile svizzero ad indicare la documentazione da presentare e l’iter da seguire.
Secondo la legge italiana le donne coniugate mantengono sempre il cognome da nubile, come da atto di nascita.
ATTENZIONE: se la donna assume il cognome del marito all’atto del matrimonio in Svizzera, crea una differenza di dati di identità tra quelli registrati nell’anagrafe italiana (che sono gli unici validi per l’Italia e per il Consolato) e in quella svizzera.
Per qualsiasi certificazione/documentazione amministrativa italiana nonché sui documenti d’identità italiani il cognome di riferimento sarà sempre quello riportato sull’atto di nascita (cognome da nubile).
Il passaporto italiano consente l’annotazione a margine (pagina 4) del cognome del marito, a richiesta dell’interessata. Questa annotazione NON costituisce un cambio di cognome.
Matrimonio all’estero
I cittadini italiani che si sposano all’estero non sono soggetti alle pubblicazioni di matrimonio, a meno che le stesse non siano richieste dalla normativa straniera. Per sposarvi in uno dei Paesi aderenti alla Convenzione di Monaco del 1980, vi sarà richiesto di produrre un “certificato di capacità matrimoniale” (ATTENZIONE: le autorità svizzere generalmente non lo richiedono per i cittadini italiani qui residenti). Tale certificato è esente da legalizzazione e traduzione.
Gli Stati che hanno ratificato predetta Convenzione sono i seguenti: Austria, Germania, Grecia, Lussemburgo, Moldova, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia. Si segnala che la predetta Convenzione non può essere attualmente applicata per il Belgio che, sebbene Paese firmatario, non ha ancora provveduto alla relativa ratifica.
Il “certificato di capacità matrimoniale” vi sarà rilasciato dal vostro Comune di residenza in Italia o, se residenti all’estero, dalla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per residenza (se residenti nella nostra circoscrizione consolare da richiedere a basilea.statocivile@esteri.it).
In alcuni Paesi, non aderenti alla Convenzione di Monaco, le Autorità locali presso cui si celebra il matrimonio possono richiedere un’attestazione di assenza di impedimenti per contrarre matrimonio. Tale attestazione deve essere richiesta alla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana nella cui circoscrizione territoriale si celebra il matrimonio, anche se siete residenti in Italia o in altra circoscrizione estera.
La Rappresentanza diplomatico-consolare potrà rilasciare il documento richiesto solo sulla base del positivo esito degli accertamenti, acquisiti d’ufficio i documenti previsti dalla legge e quelli ritenuti necessari per provare l’inesistenza di impedimenti.
Matrimonio in Italia – Richiesta di pubblicazioni matrimoniali (articolo 51, comma 1, del DPR 3 novembre 2000, n. 396)
- I cittadini italiani entrambi residenti in questa Circoscrizione consolare che desiderano contrarre matrimonio in Italia devono fare richiesta di pubblicazioni di matrimonio a questo Consolato.
- Nel caso in cui uno dei due nubendi risiede in Italia, la richiesta di pubblicazioni dovrà essere presentata al Comune italiano di residenza. In tal caso le pubblicazioni di matrimonio saranno richieste dallo stesso Comune.
- Nel caso in cui uno dei due nubendi risiede in altra Circoscrizione consolare, le pubblicazioni saranno effettuate nelle rispettive Rappresentanze diplomatiche o consolari.
Le pubblicazioni matrimoniali saranno pubblicate sul sito web del Consolato alla pagina Pubblicazioni Albo consolare per un periodo di otto giorni consecutivi.
Il quarto giorno dalle compiute pubblicazioni, la procedura si conclude con l’emissione del “certificato di eseguite pubblicazioni di matrimonio’’ che ha una validità di 180 giorni. Decorso tale termine, per poter contrarre matrimonio, occorrerà ripetere le pubblicazioni.
Procedura pubblicazioni
È possibile richiedere l’appuntamento per le pubblicazioni di matrimonio all’indirizzo di posta elettronica basilea.statocivile@esteri.it almeno 2 mesi prima del matrimonio accompagnata dalla scansione in formato PDF dei documenti che seguono. Verificata la conformità da parte del competente ufficio consolare, vi sarà fissato un appuntamento. Il giorno dell’appuntamento dovranno essere consegnati gli esemplari ORIGINALI degli atti e dell’istanza firmata (scarica il formulario – download) e vi sarà richiesto un pagamento per l’imposta di bollo e la tassa per l’affissione delle pubblicazioni e certificato di avvenuta pubblicazione di matrimonio (ca CHF 30.-).
Documentazione richiesta per i cittadini italiani:
- Modulo di richiesta di pubblicazione di matrimonio debitamente compilato e firmato;
- fotocopia dei documenti d’identità dei nubendi dai quali si possa rilevare la firma autografa dei richiedenti;
- se trattasi di matrimonio concordatario (religioso con effetti di stato civile) occorre presentare il modello X – “richiesta pubblicazioni di matrimonio” formulata dal responsabile religioso incaricato (parroco, ministro di culto, etc.)
Nel caso in cui uno dei nubendi è cittadino straniero, occorre presentare la seguente documentazione:
Se l’altro coniuge è cittadino svizzero, dovrà esibire il certificato di capacità matrimoniale (Convenzione di Monaco del 05/09/1980) rilasciato dallo Stato Civile svizzero del luogo di residenza, con indicazione della paternità e maternità. Nel caso in cui tale dato non sia riportato, occorrerà presentare anche l’atto di nascita in formato plurilingue – CIEC
I cittadini stranieri che intendano celebrare il proprio matrimonio in Italia devono produrre:
- il certificato di CAPACITA’ MATRIMONIALE su modello plurilingue ai sensi della convenzione di
Monaco del 3/7/1980 per i cittadini di Austria, Germania, Grecia, Lussemburgo, Moldova, Paesi
Bassi, Aruba, Curacao, Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba), Saint Maarten, Portogallo,
Spagna, Svizzera e Turchia;
in particolare per i cittadini dei seguenti stati:
Svizzera Capacità Matrimoniale + certificato di stato civile su modello plurilingue
Spagna Capacità Matrimoniale + certificato di Vita e Stato Civile
Portogallo Capacità Matrimoniale + estratto di nascita su modello plurilingue
Germania Capacità Matrimoniale + estratto di nascita su modello plurilingue
Austria Capacità Matrimoniale + estratto di nascita su modello plurilingue + certificato di cittadinanza
+ certificato di residenza del comune austriaco (tradotti dalle autorità consolari in Austria o in
Italia) + eventuale copia del divorzio
- Qualora nel certificato di capacità matrimoniale non fossero indicate le generalità dei genitori è necessario integrare alla documentazione l’atto di nascita che può essere rilasciato:
- nel Paese di nascita legalizzato dall’Autorità Consolare Italiana all’estero e tradotto;
- con certificato del proprio Consolato in Italia;
- su modello internazionale plurilingue, esente da legalizzazione, purché lo Stato abbia aderito alla Convenzione Internazionale.
2. in tutti gli altri casi deve essere prodotto il NULLA OSTA AL MATRIMONIO rilasciato dall’Autorità
di Rappresentanza dello Stato di appartenenza in Italia (Consolato o Ambasciata) con firma
legalizzata presso la Prefettura.
(sono esenti dalla legalizzazione della firma i seguenti Stati: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro,
Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda,
Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca,
Repubblica Moldova, Slovacchia, Slovenia, Romania, Russia (Federazione Russa), Spagna, Svezia,
Svizzera, Ucraina, Turchia)
Il NULLA OSTA deve indicare che non vi sono impedimenti al matrimonio secondo le leggi dello
Stato di appartenenza, cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza, stato civile
e generalità dei genitori.
Per la donna divorziata, vedova o con matrimonio nullo occorre che venga indicata sul nulla osta la
data del divorzio/scioglimento o vedovanza unitamente al nome e cognome del precedente coniuge.
Per poter procedere con le pubblicazioni occorre tuttavia che siano trascorsi almeno 300 giorni dalla
predetta data.
ATTENZIONE: il certificato di capacità matrimoniale e/o il nullaosta al matrimonio hanno validità
di 6 mesi dalla data del rilascio se non espressamente indicata validità differente.
CASI PARTICOLARI: il cittadino di questi stati che intende sposarsi in Italia deve produrre
NORVEGIA: nulla osta rilasciato dal comune di residenza, in Norvegia, legalizzato con apostille (Conv. dell’Aja) se tradotto in Norvegia la firma del traduttore deve essere legalizzata con Apostille prevista dalla Convenzione dell’Aja.
POLONIA: nulla osta rilasciato dal Comune di residenza, in Polonia, esente da legalizzazione. Se tradotto in Polonia la firma del traduttore deve essere legalizzata con Apostille.
SVEZIA: nulla osta rilasciato dal Comune di residenza in Svezia, legalizzato con apostille (Conv. dell’Aja) se tradotto in Svezia, la firma del traduttore deve essere legalizzata con Apostille prevista dalla Convenzione dell’Aja.
FINLANDIA: certificazione sostitutiva del nulla osta per i cittadini finlandesi, rilasciato dalla loro autorità locale ed è conforme al modello allegato alla Circolare 1/2014 esente da legalizzazione.
LITUANIA: certificazione sostitutiva del nulla osta per i cittadini lituani, rilasciato dalla loro autorità locale ed è conforme al modello allegato alla Circolare 2/2014 esente da legalizzazione.
UNGHERIA: la certificazione sostitutiva del nulla osta al matrimonio viene rilasciata ai cittadini ungheresi dall’Ambasciata d’Ungheria (Circ. 11/2013) esente da legalizzazione.
U.S.A.:
- Affidavit redatto dal richiedente presso il consolato statunitense in Italia che attesti che non ci siano impedimenti al matrimonio, in accordo con le leggi dello stato nel quale sia residente. Il documento così ottenuto (generalmente individuato come “nullaosta”) va legalizzato in prefettura;
- Atto Notorio contenente dichiarazione che il cittadino può contrarre il matrimonio in base alla legge dello Stato di appartenenza), tale dichiarazione viene resa alla presenza di due testimoni, redatto davanti all’Autorità Italiana competente (Console Italiano fuori Italia o in Italia dinanzi a Tribunale e/o Notaio);
- Certificato di Cessazione di ogni precedente matrimonio (sentenza di divorzio, decreto di annullamento/cessazione o certificato di decesso del coniuge) sempre tradotti e apostillati.
AUSTRALIA:
- Dichiarazione Giurata contenente dichiarazione che il cittadino può contrarre il matrimonio in base alla legge dello Stato di appartenenza effettuata davanti al Console Australiano in Italia la cui firma deve essere legalizzata in Prefettura.
- Atto Notorio contenente dichiarazione che il cittadino può contrarre il matrimonio in base alla legge dello Stato di appartenenza) con quattro testimoni, redatto davanti all’Autorità italiana competente, all’estero il Console Italiano, in Italia l’Ufficiale di Stato Civile.
Attenzione: nel caso si opti per la dichiarazione presso i nostri sportelli verrà fissato un appuntamento.
U.K.: Per i cittadini del Regno Unito residenti in Italia è obbligatorio richiedere il nulla osta presso il Consolato Britannico in Italia.
I cittadini del Regno Unito residenti su territorio britannico possono produrre o il NULLA OSTA emesso da Consolato / Ambasciata UK in Italia (circolari Ministeriali N 6/2013 e n.10/2015) o in alternativa
- Certificato di non impedimento al matrimonio (“Certificate of no impediment to marriage”), rilasciato della autorità locale di residenza, tradotto e apostillato
- Dichiarazione Giurata (“Statutory Declaration”) su modello bilingue (inglese/italiano) da effettuarsi o davanti a avvocato o notaio britannico completo di Apostille.
SIRIA: Il nulla osta al matrimonio di cui all’art. 116 del C.C., dovrà essere rilasciato dalla Ambasciata di Siria a Vienna.
Lo straniero che risulti “RIFUGIATO POLITICO” qualora impossibilitato ad ottenere il nullaosta presso il proprio ente diplomatico, sottoscriverà dichiarazione sostitutiva direttamente ai nostri uffici, presentando un documento di identità in corso di validità da cui risulti la condizione riconosciuta di rifugiato.