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COVID-19: ITALIA NUOVE MISURE DAL 7 AL 30 APRILE

SPOSTAMENTI DA E PER L’ESTERO FINO AL 30 APRILE 2021

Gli spostamenti da/per l’estero sono regolati dal DPCM 2 marzo 2021, in vigore dal 6 marzo al 30 aprile 2021. Il DPCM continua a basarsi su elenchi di Paesi per i quali sono previste differenti misure. Tali elenchi sono contenuti nell’Allegato 20 e possono essere modificati con apposita Ordinanza adottata dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Dal 7 al 30 aprile 2021, è in vigore l’Ordinanza 2 aprile 2021 del Ministro della Salute, che dispone misure aggiuntive per coloro che, nei 14 (quattordici) giorni antecedenti all’ingresso in Italia, abbiano soggiornato o transitato in uno o più Stati e territori di cui all’elenco C.

Di seguito sono riportate le principali disposizioni relative all’ingresso in Italia dai Paesi dell’elenco “C” di cui all’allegato 20 del DPCM nel quale rientra la Svizzera, il Liechtenstein, la Norvegia e i Paesi dell’Unione Europea e nel quale a partire dal 7 aprile e fino al 30 aprile rientrano anche il Regno Unito, Israele e l’Austria con la sola eccezione di soggiorni/transiti in Tirolo.

Per l’ingresso in Italia, in caso di soggiorno o transito dai Paesi dell’elenco C nei 14 giorni precedenti, oltre a compilare un’autodichiarazione, è obbligatorio informare del proprio ingresso in Italia il Dipartimento di Prevenzione della ASL competente, sottoporsi a test molecolare o antigenico, effettuato a mezzo di tampone e risultato negativo, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio italiano. In caso di mancata presentazione dell’attestazione relativa al test molecolare o antigenico prescritto, si è sottoposti a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria.

I bambini di età inferiore ai due anni sono esentati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico (art. 51 comma 8)

Dal 7 al 30 aprile 2021, è in vigore l’Ordinanza 2 aprile 2021 del Ministro della Salute. Tale Ordinanza prevede che tutti coloro che hanno soggiornato o transitato, nei 14 (quattordici) giorni antecedenti all’ingresso in Italia, in uno o più Stati e territori di cui all’elenco C, indipendentemente dall’esito del test molecolare o antigenico già richiesto per l’ingresso in Italia, devono sottoporsi anche a un periodo di 5 (cinque) giorni di quarantena presso l’abitazione o la dimora, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio. È obbligatorio, inoltre, effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei cinque giorni di quarantena. Solo in caso di soggiorno/transito in Tirolo nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia, il periodo di isolamento fiduciario è pari non a 5 (cinque) ma a 14 (quattordici) giorni.

ECCEZIONI ALL’OBBLIGO DI TEST MOLECOLARE O ANTIGENICO E/O ISOLAMENTO FIDUCIARIO

A condizione che non insorgano sintomi compatibili con COVID-19, e fermi restando gli obblighi di autodichiarazione, all’utilizzo del mezzo privato per raggiungere la destinazione finale, le disposizioni relative all’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria NON si applicano:

a) all’equipaggio dei mezzi di trasporto;

b) al personale viaggiante;

c) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all’elenco A dell’allegato 20;

d) agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;

e) agli ingressi per ragioni non differibili, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un’attestazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;

f) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle centoventi ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5;

g) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5;

h) ai cittadini e ai residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro. Tuttavia, se nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia c’è stato un soggiorno o un transito dai Paesi dell’Elenco C, il test molecolare o antigenico rimane d’obbligo.

i) al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l’esercizio temporaneo di cui all’art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

l) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;

m) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;

n) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell’esercizio delle loro funzioni

o) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;

p) agli ingressi mediante voli “Covid-tested” (vedere sezione dedicata), conformemente all’ordinanza del Ministro della Salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni e integrazioni.

q) per la partecipazione a competizioni sportive di cui all’articolo 18, comma 1, è in ogni caso consentito (anche da Austria, Brasile e Regno Unito) l’ingresso nel territorio nazionale ad atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, rappresentanti della stampa estera e accompagnatori che nei quattordici giorni precedenti hanno soggiornato o transitato in Paesi o territori esteri indicati agli elenchi B, C, D ed E dell’allegato 20, inclusi i Paesi dai quali è vietato l’ingresso in Italia, alle seguenti condizioni: a) adempimento degli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 50; b) presentazione al vettore, all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo; c) svolgimento della competizione sportiva in conformità con lo specifico protocollo adottato dall’ente sportivo organizzatore dell’evento.

Per quesiti più specifici in merito all’ingresso nel Paese, si raccomanda di contattare la Polizia di Frontiera o la Prefettura competente per territorio.

È sempre possibile l’adozione, sul territorio nazionale, di misure più restrittive rispetto a quelle determinate con DPCM, da parte di Regioni, Province autonome e Comuni.

Prima di partire per entrare/rientrare in Italia, si raccomanda di verificare eventuali disposizioni aggiuntive da parte delle Regioni di destinazione, contattandole direttamente o visitandone i rispettivi siti web (clicca qui)

Per ulteriori informazioni si prega di visitare il sito del Ministero degli Esteri, il sito viaggiare sicuri e il sito delle regioni italiane.

IN ITALIA

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 recante

Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici“.

Il testo prevede la proroga fino al 30 aprile 2021 dell’applicazione delle disposizioni del Dpcm 2 marzo 2021 (salvo che le stesse contrastino con quanto disposto dal medesimo decreto-legge) e di alcune misure già previste dal Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30. In particolare, la proroga riguarda:

  • l’applicazione nelle zone gialle delle misure della zona arancione;
  • l’estensione delle misure previste per la zona rossa in caso di particolare incidenza di contagi (superiori a 250 casi ogni 100mila abitanti e nelle aree con circolazione delle varianti) sia con ordinanza del Ministro della salute che con provvedimento dei Presidenti delle Regioni;
  • la possibilità, nella zona arancione, di uno spostamento giornaliero verso una sola abitazione privata abitata in ambito comunale.

Per le disposizioni specifiche delle aree bianche, gialle, arancioni e rosse, si veda la sezione “Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo“.