- AUTODICHIARAZIONE IN CASO DI ENTRATA IN ITALIA DALL’ESTERO: MODELLO
- AUTODICHIARAZIONE PER GLI SPOSTAMENTI IN ITALIA: MODELLO 4 MAGGIO 2020
- Quali regole valgono dal 3 giugno per gli spostamenti da e per l’estero.
- Sono entrato/a in Italia dall’estero, devo stare 14 giorni in isolamento fiduciario a casa (quarantena).
- La Svizzera mantiene le sue restrizioni d’entrata alla frontiera con l’Italia.
- Quali sono le eccezioni all’obbligo di isolamento fiduciario (quarantena) per chi entra dall’estero.
- È consentito il turismo da e per l’estero
- Quando inizia l’isolamento fiduciario (quarantena) dopo l’ingresso in Italia, nei casi in cui resta obbligatorio.
- Sono una persona residente all’estero, per raggiungere il Paese in cui vivo abitualmente devo passare per l’Italia. Come mi devo comportare.
- Sono in rientro con un volo proveniente dall’estero. Posso prendere un altro volo per altra destinazione nazionale o internazionale.
- Sono un cittadino straniero o un italiano residente all’estero e mi trovo attualmente in Italia, posso fare rientro nel Paese dove vivo.
- Sono in rientro dall’estero. Posso chiedere ad una persona di venirmi a prendere in macchina all’aeroporto, alla stazione ferroviaria o al porto di arrivo.
1. Quali regole valgono dal 3 giugno per gli spostamenti da e per l’estero
Dal 3 giugno le regole sono diverse a seconda dello Stato di provenienza o destinazione. Sono liberamente consentiti gli spostamenti per qualsiasi ragione da e per i seguenti Stati
- Stati membri dell’Unione Europea (oltre all’Italia, sono Stati membri della UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria);
- Stati parte dell’accordo di Schengen (gli Stati non UE parte dell’accordo di Schengen sono: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera);
- Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;
- Andorra, Principato di Monaco;
- Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.
Dal 3 giugno le persone che entrano o rientrano in Italia da questi Paesi non sono più sottoposte a sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario (quarantena) per 14 giorni, a meno che non abbiano soggiornato in Paesi diversi nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia.
Ad esempio, una persona che il 14 giugno entra in Italia in provenienza dalla Francia sarà sottoposta a isolamento fiduciario se è entrata in Francia dagli Stati Uniti il 4 giugno, ma non sarà sottoposta a isolamento se lo spostamento dagli Stati Uniti alla Francia è avvenuto entro il 30 maggio o se tra il 31 maggio e il 13 giugno ha soggiornato in Germania.
Per gli spostamenti da e per Stati e territori diversi da quelli sopra elencati le regole di base restano simili a quelle precedenti.
Gli spostamenti da e per questi Stati continuano ad essere consentiti solo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Chi entra o rientra in Italia da Stati o territori diversi da quelli sopra elencati deve trascorrere un periodo di 14 giorni di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario (quarantena) presso la propria abitazione o in un’altra dimora scelta dall’interessato o, in mancanza, determinata dalla Protezione civile regionale.
2. Sono entrato/a in Italia dall’estero, devo stare 14 giorni in isolamento fiduciario a casa (quarantena)
Dipende dallo Stato di provenienza e dal momento di entrata in Italia. Chi entra o rientra a partire dal 3 giugno da uno Stato dell’Unione europea o da uno Stato parte dell’accordo di Schengen, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, da Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino o Stato della Città del Vaticano non deve sottoporsi a isolamento fiduciario, purché non abbia soggiornato in un Paese diverso da questi nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia. L’isolamento fiduciario a casa per 14 giorni resta obbligatorio per chi è entrato in Italia:
- fino al 2 giugno da qualsiasi Paese estero (eccetto San Marino e Vaticano, già in precedenza esenti da tale obbligo);
- a partire dal 3 giugno da un Paese diverso dai seguenti: Paesi dell’Unione europea, Paesi parte dell’accordo di Schengen, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino o Stato della Città del Vaticano;
- a partire dal 3 giugno da qualsiasi Paese estero (eccetto San Marino e Vaticano), se si è soggiornato nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia in un Paese o territorio diverso dai seguenti: Paesi dell’Unione europea, Paesi parte dell’accordo di Schengen, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino o Stato della Città del Vaticano.
Vi sono però eccezioni a questa regola (vedi domanda successiva).
3. la Svizzera mantiene le sue restrizioni d’entrata alla frontiera con l’Italia
L’Italia ha deciso di riaprire le proprie frontiere dal 3 giugno. La Svizzera, da parte sua, ritiene prematuro abolire entro tale data i controlli al confine con l’Italia. Intende coordinare il regime frontaliero in stretto contatto con le autorità italiane nonché con quelle austriache, francesi e tedesche, disciplinandolo, per quanto possibile, di comune intesa.
Permangono le restrizioni d’entrata in Svizzera; turismo degli acquisti vietato
La Svizzera intende coordinare quanto prima il regime frontaliero con l’Italia e resta in stretto contatto con le autorità italiane. Fino a nuovo avviso, l’entrata in Svizzera in provenienza dall’Italia resta disciplinata come segue.
- I controlli ai valichi di frontiera con l’Italia continuano a essere svolti in funzione dei rischi, ma sono intensificati. L’Amministrazione federale delle dogane (AFD) rifiuta l’entrata alle persone che non adempiono le condizioni.
- Sono in sostanza autorizzati a entrare in Svizzera soltanto i cittadini svizzeri nonché i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno svizzero o la cui entrata è urgentemente necessaria a causa della situazione personale. Resta vietata l’entrata per motivi non menzionati nell’ordinanza 2 COVID‑19 o nelle istruzioni della Segreteria di Stato della migrazione (SEM). Il divieto include ad esempio la ricerca di un lavoro o l’entrata a fini turistici. La SEM pubblica sul proprio sito Internet tutte le informazioni sulle disposizioni vigenti.
- I frontalieri possono, come finora, venire in Svizzera per lavoro e tornare in Italia.
- Il turismo degli acquisti tra i due Paesi resta vietato.
- Gli stranieri che entrano in Svizzera in provenienza da un Paese limitrofo possono transitare in Svizzera per recarsi in Italia e anche per tornare nel loro Paese di provenienza. Se vi è motivo di credere che dopo l’entrata non sia possibile lasciare la Svizzera, l’entrata in Svizzera ai fini del transito è rifiutata.
- I cittadini svizzeri e del Liechtenstein nonché gli stranieri titolari di un permesso di soggiorno svizzero, ormai autorizzati a recarsi in Italia, potranno tornare in Svizzera o nel Liechtenstein.
Se necessario, il Dipartimento federale dell’interno (DFI) può, d’intesa con il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e il Dipartimento federale delle finanze (DFF), ordinare misure sanitarie al confine per determinate categorie di persone provenienti da un Paese a rischio secondo l’ordinanza 2 COVID‑19.
La Svizzera intende aprire quanto prima le sue frontiere. Con l’Austria, la Francia e la Germania ha convenuto che le rispettive restrizioni di viaggio saranno abolite il 15 giugno 2020, a condizione che prosegua l’evoluzione positiva della situazione epidemiologica.
Nella seduta del 5 giugno 2020, la consigliera federale Karin Keller-Sutter ha informato il Consiglio federale che il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) intende revocare le vigenti restrizioni d’entrata nei confronti di tutti gli Stati UE/AELS e il Regno Unito a partire dal 15 giugno. Fino al 15 giugno l’ingresso in Svizzera è permesso soltanto in casi eccezionali.
4. Quali sono le eccezioni all’obbligo di isolamento fiduciario (quarantena) per chi entra dall’estero
L’obbligo di isolamento fiduciario (quarantena) non si applica a:
- equipaggio di mezzi di trasporto;
- personale viaggiante;
- chi entra per comprovati motivi di lavoro, se è cittadino o residente in uno dei seguenti Paesi: Italia, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord);
- personale sanitario che entra in Italia per l’esercizio di professioni sanitarie;
- lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita per andare al lavoro e per tornare a casa;
- personale da imprese con sede principale o secondaria in Italia che rientra in Italia dopo spostamenti all’estero per lavoro di durata non superiore a 72 ore (3 giorni), che, in presenza di valide motivazioni, possono essere prorogate fino a 120 ore (5 giorni);
- movimenti da e per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano;
- funzionari e agenti dell’Unione europea, di organizzazioni internazionali, personale delle missioni diplomatiche e dei consolati;
- alunni e studenti che frequentano corso di studi in Stato diverso da quello in cui abitano e rientrano a casa almeno una volta alla settimana;
- breve permanenza in Italia (72 ore, prorogabili per motivate ragioni fino a 120 ore totali) per motivi di lavoro, salute o assoluta urgenza;
- transito aeroportuale;
- transito di durata non superiore alle 24 ore (prorogabili eccezionalmente fino a 36 ore totali) per raggiungere il proprio Paese di residenza (ad esempio entrata in Italia con un traghetto dalla Grecia per continuare in macchina fino alla propria abitazione in Germania).
Dal 3 giugno, oltre ai casi sopra elencati, l’obbligo di isolamento fiduciario non si applicherà più alle persone che entrano o rientrano in Italia dai seguenti Paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord. Se nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia c’è stata una permanenza di qualsiasi durata in Paesi diversi da quelli sopra elencati, l’isolamento fiduciario sarà ugualmente necessario. Ad esempio, una persona che il 14 giugno entra in Italia in provenienza dalla Francia sarà sottoposta a isolamento fiduciario se è entrata in Francia dagli Stati Uniti il 4 giugno, ma non sarà sottoposta a isolamento se lo spostamento dagli Stati Uniti alla Francia è avvenuto entro il 30 maggio o se tra il 31 maggio e il 13 giugno ha soggiornato in Germania.
5. È consentito il turismo da e per l’estero
Dal 3 giugno le norme italiane consentono di spostarsi liberamente (quindi anche per turismo) da e per: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord. Gli spostamenti da e per Paesi diversi per motivi di turismo non sono invece consentiti fino al 15 giugno (vedere faq. n. 1). I cittadini italiani e gli stranieri residenti in Italia, prima di partire per un viaggio turistico all’estero, sono consigliati di verificare quali sono le regole stabilite nel Paese di destinazione e negli eventuali Paesi di transito.
6. Quando inizia l’isolamento fiduciario (quarantena) dopo l’ingresso in Italia, nei casi in cui resta obbligatorio
Di regola, immediatamente dopo l’ingresso in Italia. È consentito solo fare, nel minore tempo possibile, il percorso per recarsi a casa o nella diversa dimora individuata come luogo dell’isolamento. In questo tragitto non è consentito usare mezzi di trasporto pubblico diversi da quello utilizzato per entrare in Italia (ad esempio, all’arrivo a Fiumicino con l’aereo non si può prendere il treno per recarsi in centro a Roma o in qualsiasi altra destinazione). È consentito il transito aeroportuale: chi entra in Italia per via aerea in Italia può prendere, senza uscire dall’aeroporto, un altro aereo per qualsiasi destinazione nazionale o internazionale. Inoltre chi entra o rientra in Italia dall’estero per motivi di lavoro, salute o assoluta urgenza può rinviare l’inizio dell’isolamento fiduciario di 72 ore (o, in casi eccezionali, di 120 ore totali). Il rinvio deve essere motivato dalle esigenze lavorative che hanno giustificato l’ingresso in Italia. Per i casi di esenzione dall’obbligo di isolamento fiduciario vedere la domanda numero 3.
7. Sono una persona residente all’estero, per raggiungere il Paese in cui vivo abitualmente devo passare per l’Italia. Come mi devo comportare
Il transito attraverso l’Italia da un Paese estero ad un altro Paese estero, finalizzato a raggiungere – il più rapidamente possibile e senza soste intermedie non strettamente necessarie – la propria abitazione, è consentito, se vi sono ragioni di lavoro, salute o assoluta urgenza. Ad esempio:
- è consentito il transito aeroportuale (ad esempio viaggio da Caracas a Francoforte con scalo a Fiumicino), purché non si esca dall’area aeroportuale;
- è consentito ai croceristi che sbarcano in Italia per fine crociera di tornare nel proprio Paese (con spese a carico dell’armatore);
- è consentito imbarcare il proprio mezzo privato su un traghetto (ad esempio dalla Tunisia o dalla Grecia per l’Italia) e proseguire verso la propria abitazione sullo stesso mezzo privato (ad esempio in Olanda o in Germania). In questo caso la permanenza in Italia non deve superare le 24 ore, prorogabili eccezionalmente di altre 12 ore.
All’imbarco su aereo/nave diretti in Italia è necessario compilare questa autodichiarazione (link modulo Esteri) indicando chiaramente che si tratta di un transito per raggiungere la propria abitazione sita in un Paese diverso dall’Italia. Durante il tragitto in Italia è necessario esibire alle forze di polizia che faranno i controlli questa autodichiarazione (link modulo Interno), indicando chiaramente la stessa ragione. Se insorgono sintomi di Covid-19, è necessario avvisare immediatamente l’autorità sanitaria competente per territorio tramite il numero di telefono appositamente dedicato ed attendere istruzioni. È inoltre importante che, prima di intraprendere il viaggio, ci si informi sulle restrizioni agli spostamenti introdotte non solo dall’Italia, ma anche dagli altri Paesi di inizio, di transito e di destinazione. Durante il transito per l’Italia si raccomanda inoltre di mantenersi in contatto con la rappresentanza diplomatica del proprio Paese competente per l’Italia. Dal 3 giugno, potranno liberamente transitare le persone che entrano o rientrano in Italia dai seguenti Paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord. Se nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia c’è stata una permanenza di qualsiasi durata in Paesi diversi da quelli sopra elencati, il transito resta regolato dalle regole sopra indicate.
8. Sono in rientro con un volo proveniente dall’estero. Posso prendere un altro volo per altra destinazione nazionale o internazionale
Sì, il transito in aeroporto è consentito. Non è però possibile uscire dall’area aeroportuale, se si proviene da un Paese diverso dai seguenti: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord. Non possono uscire dall’area aeroportuale anche coloro che provengono da uno di questi Paesi, ma hanno soggiornato in un Paese diverso nei 14 giorni anteriori.
9. Sono un cittadino straniero o un italiano residente all’estero e mi trovo attualmente in Italia, posso fare rientro nel Paese dove vivo
Sì, il rientro nel proprio domicilio abitazione o residenza è sempre consentito. Per l’autocertificazione dei motivi degli spostamenti nel territorio nazionale necessari a raggiungere la frontiera si può usare il modulo pubblicato nel sito del Ministero dell’interno. Si raccomanda di verificare prima della partenza le misure previste nel Paese di destinazione per contrastare la diffusione del virus. Si consiglia inoltre di prendere contatto con l’ambasciata del proprio Paese in Italia.
10. Sono in rientro dall’estero. Posso chiedere ad una persona di venirmi a prendere in macchina all’aeroporto, alla stazione ferroviaria o al porto di arrivo
Sì, ma è consentito ad una sola persona convivente o coabitante nello stesso domicilio del trasportato, possibilmente munita di dispositivo di protezione. Lo spostamento in questione rientra tra le fattispecie di “assoluta urgenza”, che dovrà essere autocertificato con il modulo messo a disposizione dal Ministero dell’interno, compilato in tutte le sue parti, indicando, in particolare, il tragitto percorso e il domicilio ove la persona si reca. Salvi i casi di esenzione (vedere domanda specifica) Resta fermo l’obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione, per la sottoposizione a sorveglianza sanitaria e a isolamento fiduciario, nonché l’obbligo di segnalare con tempestività l’eventuale insorgenza di sintomi da COVID-19 all’autorità sanitaria.