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Divorzi

In base alla Legge 218/95, per trascrivere in Italia sentenze di divorzio emesse da Tribunali svizzeri, è necessario richiedere un appuntamento presso l’Ufficio di Stato Civile all’indirizzo basilea.statocivile@esteri.it

La documentazione necessaria è la seguente:

  1. Testo originale oppure copia conforme all’originale della sentenza di divorzio rilasciata dal tribunale, munito di:
  • Annotazione “passato in giudicato”(Das Urteil ist am …. In Rechtskraft erwachsen);
  • Apposizione del timbro “APOSTILLEda parte della Cancelleria di Stato competente (Staatskanzleiche non è il Tribunale che ha emesso la sentenza);
  1. Traduzione in lingua italiana della sentenza unita (spillata) all’atto originale in tedesco o francese. ATTENZIONE: i connazionali devono rivolgersi obbligatoriamente a traduttori con firma depositata presso il Consolato d’Italia a Basilea. Di seguito maggiori informazioni: Traduttori con firma depositata – Consolato d’Italia Basilea.
  2. Documento di identità valido e permesso di soggiorno svizzero.

Si fa presente che questo Consolato provvederà alla legalizzazione della firma del traduttore, sottoposta al pagamento della percezione consolare di circa 22.90 CHF sulla base dell’Art 69 della Tabella dei Diritti Consolari. Al connazionale sarà, inoltre, richiesto di sottoscrivere la dichiarazione prevista dall’art. 64 della legge 218/1995.

Nota bene: l’originale della sentenza, o la copia conforme all’originale, e la traduzione saranno inviate in Italia via PEC (Posta Elettronica Certificata) e gli atti cartacei originali rimarranno nel fascicolo del connazionale presso il Consolato.