Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookies.

Cambio nome o cognome

Nell’ordinamento italiano il cambio del nome o la modifica del cognome rivestono carattere eccezionale e con procedura complessa. Non esiste l’automatico riconoscimento in Italia di sentenze di cambio di cognome rilasciate dalle autorità svizzere.

Le richieste potranno essere ammesse solo ed esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da significative motivazioni quali, ad esempio, cognomi o nomi ridicoli o vergognosi. Le motivazioni devono essere espresse in modo dettagliato e adeguatamente documentate.

Non è possibile richiedere cambi di cognome per:

  • Richiesta cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l’appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova registrato l’atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza;
  • Attribuzione del cognome del coniuge, in quanto secondo la legge italiana la donna conserva il cognome da nubile anche dopo il matrimonio. E’ possibile richiedere al Consolato (ufficio Passaporti) che il cognome del coinuge venga indicato con una annotazione a pagina 4 del passaporto.

 

COME RICHIEDERE IL CAMBIO DEL COGNOME

Competente ad autorizzare il cambiamento del cognome e nome è il Prefetto.

Per il cittadino italiano residente all’estero la Prefettura di riferimento è quella della provincia d’iscrizione AIRE o quella della provincia dove è trascritto l’atto di nascita.

Per il cambio di nome e/o cognome la domanda deve essere inoltrata direttamente alla Prefettura competente e il cui indirizzo è reperibile sul Portale delle Prefetture.

Il cittadino italiano residente all’estero può eventualmente presentare una istanza scritta presso il proprio Consolato di riferimento, per il successivo inoltro alla Prefettura competente. Alla Prefettura italiana competente per territorio va comunque effettuato il pagamento. Il Consolato fa esclusivamente da tramite nell’invio delle domande di cambio nome/cognome alle Prefetture.

La presentazione diretta alla Prefettura può agevolare la tempistica della pratica. La durata dell’iter varia da 1 anno a oltre.

Si sottolinea che l’emissione dell’eventuale Decreto di autorizzazione al cambio di nome/cognome da parte delle Prefetture è discrezionale ed il Consolato non ha alcun potere decisionale, agendo da semplice intermediario tra cittadino e Prefettura.

Qualora il cittadino intenda avvalersi del tramite del Consolato per l’invio della documentazione alla competente Prefettura, raccolta tutta la documentazione necessaria (da individuare sul sito della competente Prefettura), dovrà anticiparla esclusivamente in formato PDF all’indirizzo di posta elettronica basilea.statocivile.@esteri.it . Valutata la correttezza della documentazione anticipata per mail, l’Ufficio fisserà al cittadino un appuntamento per la consegna della documentazione originale che io stesso Consolato provederà ad inviare telematicamente in Italia (gli originali restano in Consolato).

Per la trasmissione dell’istanza alla Prefettura sarà richiesta ricevuta del pagamento dell’imposta di Euro 16.00 da effettuare tramite bonifico bancario in Euro, come previsto dal sito dell’Agenzia delle Entrate (LINK), al seguente IBAN: IT79Z0100003245BE00000000QK, BENEFICIARIO: Ministero dell’Economia e delle Finanze, BIC: BITAITRRENT, CAUSALE: ‘codice fiscale del contribuente’ – Bollo su istanza Prefettura – anno di riferimento (AAAA), oppure mese/anno (MM/AAAA), IMPORTO: 16 euro.

 

Se la domanda viene accolta dalla Prefettura:

  • La Prefettura emanerà un Decreto Provvisorio di cambiamento del nome e/o cognome e lo invierà al Consolato;
  • Sarà richiesta ricevuta del pagamento dell’imposta di Euro 16.00 da effettuare tramite bonifico bancario in Euro, come previsto dal sito dell’Agenzia delle Entrate (LINK), al seguente IBAN: IT79Z0100003245BE00000000QK, BENEFICIARIO: Ministero dell’Economia e delle Finanze, BIC: BITAITRRENT, CAUSALE: ‘codice fiscale del contribuente’ – Bollo su istanza Prefettura – anno di riferimento (AAAA), oppure mese/anno (MM/AAAA), IMPORTO: 16 euro;
  • Il Consolato pubblicherà per 30 giorni sull’albo consolare un avviso contenente il sunto della domanda;
  • Trascorso il termine di 30 giorni, il Consolato darà notizia alla Prefettura competente dell’avvenuta pubblicazione senza opposizioni;
  • La Prefettura emetterà il Decreto Definitivo di cambiamento del nome e/o cognome e lo invierà al Consolato;
  • Sarà richiesta ricevuta del pagamento dell’imposta di Euro 16.00 da effettuare tramite bonifico bancario in Euro, come previsto dal sito dell’Agenzia delle Entrate (LINK), al seguente IBAN: IT79Z0100003245BE00000000QK, BENEFICIARIO: Ministero dell’Economia e delle Finanze, BIC: BITAITRRENT, CAUSALE: ‘codice fiscale del contribuente’ – Bollo su istanza Prefettura – anno di riferimento (AAAA), oppure mese/anno (MM/AAAA), IMPORTO: 16 euro;
  • Il Consolato trasmetterà all’interessato il Decreto Definitivo;
  • L’interessato dovrà richiedere la trascrizione e annotazione del decreto al proprio Comune di nascita o, se nato all’estero, Comune AIRE;
  • Una volta trascritto, sarà possibile richiedere nuovi documenti con le generalità aggiornate (passaporto, carta d’identità, codice fiscale, ecc.).

 

RIPRISTINO DEL COGNOME ORIGINARIO

Le persone che sono nate all’estero acquisendo una doppia cittadinanza hanno diritto a richiedere il ripristino del cognome originario, così come indicato sull’atto di nascita secondo la normativa locale. In questo caso, la domanda va presentata direttamente al Comune italiano di trascrizione dell’atto di nascita.

Per maggiori informazioni: D.P.R. 396/2000, art. 98; Circolari del Ministero dell’Interno n. 397/2008 e n. 4/2010; Sentenza della Corte Costituzionale n. 286/2016.

 

CAMBIO DEL NOME PER CAMBIO DI SESSO

Le richieste di cambiamento del nome che accompagnino richieste di cambiamento di sesso vanno presentate direttamente al Tribunale italiano competente per il Comune di nascita o di trascrizione del proprio certificato di nascita.

Per maggiori informazioni: sito web del Ministero della Giustizia.