Sulla base di quanto disposto dal D.L. 71/2011 articolo 9 – Anagrafe degli italiani residenti all’estero – AIRE, l’Ufficio consolare trasmette al Comune italiano le dichiarazioni fornite dai cittadini residenti nella circoscrizione consolare relativamente all’espatrio (dall’Italia all’estero) e al cambio di residenza all’estero (estero – estero), ma non relativamente al rimpatrio.
Pertanto, i cittadini iscritti AIRE che rientrano definitivamente in Italia dovranno presentarsi presso il Comune dove hanno deciso di stabilirsi per dichiarare il nuovo indirizzo di residenza.
Il Comune provvederà alla cancellazione dall’AIRE con contestuale iscrizione in APR (Anagrafe Popolazione Residente) dandone comunicazione al Consolato.
Il cittadino che rimpatria deve informare il Consolato della propria partenza (specificando se vi siano anche familiari conviventi), inviando una email a basilea.anagrafe@esteri.it allegando:
- Autodichiarazione indicante la/le persona/e che rimpatriano (modulo auto compilabile);
- Copia di un documento italiano valido (Passaporto o Carta d’Identità);
- Copia della dichiarazione di partenza dal comune svizzero (“Abmeldung” o “Attestation de Départ”) dal quale risulti la data la data di arrivo in Svizzera, la data della partenza, il luogo di destinazione in Italia e il nome di tutte le persone che rimpatriano appartenenti allo stesso nucleo familiare.
In base a quanto previsto dall’articolo 3 del decreto 5 dicembre 1997, n. 489, (Regolamento recante norme in tema di franchigie fiscali applicabili a talune importazioni definitive di beni, piccole spedizioni prive di carattere commerciale ed a spedizioni di valore trascurabile), il cittadino che rimpatria definitivamente in Italia ha diritto a importare in esenzione dall’IVA e dal dazio (cioè in franchigia doganale), i propri beni personali, un’autovettura ed un motociclo.
I veicoli devono essere intestati al cittadino rimpatriante, da almeno 6 mesi.
Per usufruire dell’esenzione il cittadino deve essere regolarmente iscritto all’AIRE da almeno 12 mesi continuativi.
Il rientro delle masserizie deve avvenire entro 12 (dodici) mesi dalla data dichiarata come ultimo giorno di residenza (art. 6 Direttiva 83/181/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983).
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN DOGANA NEL CASO DI BENI DA ESPORTARE IN ESENZIONE DOGANALE:
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 che riporti il nominativo delle persone che intendono rimpatriare, la data di uscita definitiva dal territorio elvetico e l’indicazione della nuova residenza in Italia (modello auto compilabile). In alternativa, se disponibile, il certificato del Comune italiano ove è stata eletta la nuova residenza;
- Conferma dell’uscita dal territorio svizzero (“Abmeldung” o “Attestation de Départ”), rilasciato dal Comune di residenza in Svizzera, che attesti la data di arrivo in Svizzera, la data della partenza e il luogo di destinazione in Italia;
- Dichiarazione per l’importazione in esenzione doganale delle masserizie (modello auto compilabile);
- Dichiarazione d’impegno riguardante gli apparecchi radiotelevisivi (modello auto compilabile);
- Per quanto riguarda il veicolo occorre avere con sé:
- Dichiarazione per l’importazione in esenzione doganale di veicoli – (modello auto compilabile);
- libretto di circolazione in originale, timbrato (e firmato) dalla motorizzazione svizzera e munito di “Apostille”. Per l’apposizione della “Apostille” è necessario recarsi alla Cancelleria cantonale competente (BASILEA CITTÀ, BASILEA CAMPAGNA, ARGOVIA, SOLETTA, GIURA);
- dichiarazione di immatricolazione da dove risulti la data da cui si è proprietari del mezzo;
- Scheda delle caratteristiche tecniche e dichiarazione di conformità alle direttive comunitarie del 1993 (da richiedere alla casa costruttrice o all’importatore italiano quale rappresentante della casa costruttrice).
IMPORTAZIONE ANIMALI DOMESTICI
- Disposizione generali per animali provenienti da Paesi UE e Paesi Terzi
- Disposizioni specifiche per cani, gatti e furetti provenienti da Paesi UE
- Disposizioni specifiche per cani, gatti e furetti provenienti da Paesi Terzi
- Altri animali da compagnia
VARIE
Per l’importazione di animali da cortile (galline, conigli ecc.) o di armi da fuoco e munizioni è necessario munirsi di apposite autorizzazioni presso le competenti autorità.
Per ulteriori informazioni relative al trasporto di beni e autoveicoli pregasi contattare direttamente:
La dogana italiana di Chiasso (+39 031 54 03 00 / +39 031 54 02 80 / +39 031 54 13 11);
L’Ufficio delle dogane di Como (+39 031 4495 250/970 / +39 031 449 51 11 e-mail: dogane.como.urp@adm.gov.it);
Sezione Operativa di Ponte Chiasso Ufficio Segreteria (+39 031 4495 602 e-mail: dogane.como.pontechiasso@adm.gov.it).