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ELEZIONI POLITICHE 2022: SPEDIZIONE PLICHI ELETTORALI E OBBLIGHI PER GLI ELETTORI

Si informano i connazionali che i plichi elettorali concernenti l’elezione per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica sono stati spediti e sono in corso di recapito agli indirizzi di residenza degli elettori. Si potrà esprimere il proprio voto in modo gratuito inserendo la scheda di voto all’interno della busta pre-affrancata indirizzata al proprio ufficio consolare, seguendo le istruzioni contenute all’interno del plico elettorale (Slide informative).

Il voto sarà considerato valido se pervenuto all’Ambasciata o Consolato di riferimento entro giovedì 22 settembre ore 16.00.

Si ricorda che il plico elettore è inviato all’indirizzo di residenza comunicato in precedenza al proprio ufficio consolare: questo significa che il plico non potrà essere ricevuto se l’indirizzo fosse cambiato senza aver comunicato tale variazione all’ufficio di riferimento.

In caso di mancata ricezione del plico elettorale sarà comunque possibile richiedere un duplicato a partire dal 12 settembre, secondo le indicazioni che verranno pubblicate su questo sito. In tal caso sarà necessario comunicare anche il proprio nuovo indirizzo di residenza, utilizzando il programma online Fast-It.

Si ricorda inoltre che la legge prescrive precisi obblighi in capo all’elettore quando riceverà il plico elettorale a casa, tra cui:

  1. obbligo di custodire personalmente il materiale elettorale inviatogli dall’Ambasciata o dal Consolato;
  2. divieto assoluto di cedere il materiale elettorale a terzi.

La violazione delle disposizioni elettorali comporta sanzioni previste dall’art. 18 della L. 459/2001, che dispone:

“1. Chi commette in territorio estero taluno dei reati previsti dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è punito secondo la legge italiana. Le sanzioni previste all’articolo 100 del citato testo unico, in caso di voto per corrispondenza, si intendono raddoppiate. 2. Chiunque, in occasione delle elezioni delle Camere e dei referendum, vota sia per corrispondenza che nel seggio di ultima iscrizione in Italia, ovvero vota più volte per corrispondenza è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 52 euro a 258 euro”.