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COVID-19: DPCM 14 GENNAIO 2021 NOVITÀ

Il Presidente del Consiglio, ha firmato il nuovo DPCM contenente ulteriori misure per il contenimento della pandemia.

Le nuove misure contenute nel DPCM entrano in vigore il 16 gennaio e restano valide fino al 5 marzo. Il DPCM prevede tra l’altro, la proroga dello stato di emergenza sul territorio nazionale fino al 30 aprile 2021.

SPOSTAMENTI DA/PER L’ESTERO

Il DPCM 14 gennaio 2021 conferma le misure già contenute nel precedente decreto. Di seguito sono riportate le principali disposizioni relative all’ingresso in Italia dai Paesi dell’elenco “C” di cui all’allegato 20 del DPCM nel quale rientra la Svizzera, il Liechtenstein, la Norvegia e i Paesi dell’Unione Europea. Attenzione il Regno Unito e l’Irlanda del Nord rientrano nell’elenco “E”.

Dal 16 gennaio al 5 marzo, chi entra in Italia da un Paese dell’Elenco C (la Svizzera, il Liechtenstein fanno parte), in quanto vi risiede stabilmente o vi si è recato per motivi di lavoro/salute/assoluta urgenza o vi si reca per qualsiasi motivo, oltre a compilare un’autodichiarazione, deve comunicare obbligatoriamente il proprio ingresso/rientro nel territorio italiano al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria locale di riferimento.

Deve inoltre presentare un’attestazione di essersi sottoposto, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a tampone (test molecolare o antigenico) risultato negativo (non sono indicate esclusioni relative ai bambini). In caso di mancata presentazione dell’attestazione relativa al test molecolare o antigenico prescritto, si è sottoposti a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria.

A condizione che non insorgano sintomi compatibili con COVID-19 e fermi restando gli obblighi di autodichiarazione, all’utilizzo del mezzo privato per raggiungere la destinazione finale, le disposizioni relative all’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria NON si applicano:

  1. a chiunque (indipendentemente dalla nazionalità) fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza,con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
  2. a chiunque (indipendentemente dalla nazionalità) transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario.
  3. ai cittadini e ai residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro. Tuttavia, se nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia c’è stato un soggiorno o un transito dai Paesi dell’Elenco C, il test molecolare o antigenico rimane d’obbligo;
  4. al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l’esercizio temporaneo di cui all’art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
  5. ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
  6. al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
  7. ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare e delle forze di polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei vigili del fuoco, nell’esercizio delle loro funzioni;
  8. agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;
  9. agli ingressi mediante voli “Covid-tested” (vedere sezione dedicata), conformemente all’ordinanza del Ministro della Salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni e integrazioni;
  10. agli ingressi di atleti, tecnici, giudici, commissari di gara e accompagnatori, rappresentanti della stampa estera per la partecipazione alle competizioni sportive di cui all’articolo 1, comma 10, lettera e) che, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, si sono sottoposti ad un test molecolare o antigenico, effettuato a mezzo di tampone e risultato negativo.

L’obbligo di isolamento fiduciario, sorveglianza sanitaria e tampone, inoltre, non si applica:

  • all’equipaggio dei mezzi di trasporto;
  • al personale viaggiante;
  • agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;
  • agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa specifica autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell’attestazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo. Per informazioni sulle modalità di applicazione di quest’ultima esenzione, si raccomanda di consultare la procedura indicata dal Ministero della Salute, a questo link.

Per quesiti più specifici in merito all’ingresso nel Paese, si raccomanda di contattare la Polizia di Frontiera o la Prefettura competente per territorio.

È sempre possibile l’adozione, sul territorio nazionale, di misure più restrittive rispetto a quelle determinate con DPCM, da parte di Regioni, Province autonome e Comuni.

Prima di partire per entrare/rientrare in Italia, si raccomanda di verificare eventuali disposizioni aggiuntive da parte delle Regioni di destinazione, contattandole direttamente o visitandone i rispettivi siti web (clicca qui)

Per ulteriori informazioni si prega di visitare il sito del Ministero degli Esteri, il sito viaggiare sicuri e il sito delle regioni italiane.

SPOSTAMENTI IN ITALIA

Dal 16 gennaio 2021 al 15 febbraio 2021

  • Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
  • Sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione;
  • Consentiti gli spostamenti dai Comuni con una popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri. Esclusi gli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
  • Consentito, una volta al giorno, lo spostamento verso una sola abitazione privata tra le 5.00 e le 22.00 nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai minori di 14 anni e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi;
  • Resta il coprifuoco dalle 22.00 alle 05.00 in tutto il Paese.

REGIONI: ISTITUZIONE AREA BIANCA

Il dpcm 16 gennaio introduce la cosiddetta area bianca, in cui dovrebbero collocarsi quelle regioni con un livello di rischio basso e una incidenza dei contagi inferiore a 50 casi ogni 100mila abitanti prolungato per tre settimane.

In zona bianca non si applicano le restrizioni previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) per le aree gialle, arancioni e rosse, ma si seguono specifici protocolli. Possono comunque essere adottati, tramite Dpcm, “specifiche misure restrittive in relazione a determinate attività particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico”.

Al momento, nessuna regione italiana ha i requisiti per entrare in fascia bianca.

Il “colore delle regioni”, ovvero il livello di rischio delle regioni per stabilirne la cosiddetta fascia gialla, arancione e rossa è stabilito anche in basealle soglie dell’Rt. Secondo i nuovi parametri validati dal Comitato tecnico-scientifico a inizio gennaio:

  • Rt inferiore a 1: la regione è in fascia gialla
  • Rt pari a 1: la regione è in fascia arancione
  • Rt pari a 1,25: la regione entra in fascia rossa

RISTORAZIONE

Consentite dalle ore 05.00 fino alle ore 18.00 le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)

Bar e ristoranti chiusi alle 18 nelle regioni gialle. Dopo le 18.00 regole differenti per ristoranti e bar.

  • Per i ristoranti sempre consentito l’asporto e la consegna a domicilio
  • Per i bar consentita la consegna a domicilio
  • Vietato l’asporto di cibi e bevande

CINEMA E TEATRI

  • Restano chiusi cinema, teatri e sale da concerto.
  • Riaprono i musei nelle regioni gialle con ingressi contingentati e con il rispetto delle linee guida già in vigore prima della chiusura (misurazione temperatura, sanificazione costante locali, uso disinfettanti per le mani).

CONGRESSI E FIERE

  • Vietati eventi pubblici e congressi.
  • Restano ancora vietati ricevimenti e banchetti, feste nei locali pubblici e nei luoghi privati.

SCUOLA

  • Dal 18 gennaio 2021 ricomincia la didattica in presenza al 50% e fino a un massimo del 75% per le scuole superiori.
  • Scuole dell’infanzia, elementari e medie proseguono con la didattica al 100% in aula. Restano sospesi viaggi d’istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche.
  • Le Università predispongono in base all’andamento dell’epidemia piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari da svolgersi in presenza o a distanza.

CONCORSI

Dal 15 febbraio 2021 consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a 30 per ogni sessione di prova o sede.