Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il nuovo DPCM per contenere l’impennata di contagi da Covid-19.
Per coloro che si recano in Italia, si consiglia di visitare, a ridosso del viaggio, il sito del Ministero degli Esteri, dove è possibile trovare e scaricare le necessarie autocertificazioni per chi entra in Italia, il sito viaggiare sicuri e il sito della/e regione/i presso la/le quale/i si intende soggiornare. A tal proposito si ricorda che le singole regioni possono adottare provvedimenti diversi tra loro e più restrittivi di quelli previsti a carattere nazionale.
Le misure del nuovo DPCM entrano in vigore oggi 6 novembre e sono valide fino al 3 dicembre, salvo ulteriori ordinanze del ministero della Salute basate sul monitoraggio.
Le principali novità del nuovo DPCM prevedono la suddivisione dell’Italia in tre diverse aree di rischio (gialla, arancione, rosso), in base alla gravità della situazione epidemica e degli ospedali, individuata con diversi criteri. Dopo due settimane di dati stabili, una Regione potrà scendere di livello di rischio. Ecco la suddivisione delle Regioni.
Le aree ‘gialle’
Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Toscana, Umbria, Veneto, province autonome di Trento e Bolzano.
In queste Regioni vige il coprifuoco dalle 22 alle 5 ma, a parte le scuole superiori continua la didattica in presenza.
Bar e ristoranti restano aperti fino alle 18, l’asporto è consentito fino alle 22, per la consegna a domicilio non ci sono limitazioni.
Le aree ‘arancioni’
Puglia e Sicilia
Anche qui vietato circolare dalle 22 alle 5 salvo comprovati motivi di necessità, lavoro e salute. Vietato uscire dalla Regione e dal proprio Comune se non per necessità e servizi indisponibili nel proprio territorio.
Chiusura di bar e ristoranti che però possono fare asporto e consegna a domicilio fino alle 22.
Le aree ‘rosse’, quelle ad alta criticità
Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta
Vietato ogni spostamento in qualsiasi orario salvo per motivi comprovati motivi di necessità, lavoro e salute.
Chiusi bar e ristoranti, che però possono fare asporto e consegna a domicilio fino alle 22. Chiusi anche negozi e centri estetici, ma non edicole, parrucchieri, lavanderie.
Scuola: la didattica a distanza è prevista anche per le seconde e terze medie. Aperte solo scuole dell’infanzia, scuole elementari e prima media. Anche i corsi universitari si terranno a distanza. Sospese le prove preselettive e i concorsi pubblici, tranne per il personale medico e sanitario.
Sospese le manifestazioni sportive tranne alcune di riconosciuto interesse e chiusi i centri sportivi.
L’autocertificazione
Laddove gli spostamenti sono consentiti solo per ragioni di necessità, sarà necessario compilare l’autocertificazione disponibile sul sito del Ministero dell’Interno.
LIMITAZIONI AGLI SPOSTAMENTI DA E PER L’ESTERO
Dal 6 novembre, e fino a giovedì 3 dicembre, sono vietati gli spostamenti da e per Stati e territori dell’elenco E dell’allegato 20, considerati “resto del mondo”, l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato in quegli Stati e territori nei 14 giorni antecedenti, nonché gli spostamenti verso gli Stati e territori di cui all’elenco F dell’allegato 20.
Le eccezioni al divieto di spostamento
Questo salvo che ricorrano uno o più dei seguenti motivi:
- esigenze lavorative;
- assoluta urgenza;
- esigenze di salute;
- esigenze di studio;
- rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati membri dell’Unione europea, di Stati parte dell’accordo di Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano;
- ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari;
- ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo, nonché di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale;
- ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio, l’abitazione o la residenza di una persona che vive in Italia, anche non convivente, con la quale vi è una comprovata e stabile relazione affettiva.
Per chi è stato all’estero
Sono vietati l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui all’elenco F dell’allegato 20 nei 14 giorni antecedenti, salvo che nei seguenti casi:
- persone con residenza anagrafica in Italia da data anteriore a quella indicata nell’elenco F dell’allegato 20 con obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli un’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
- equipaggio e personale viaggiante dei mezzi di trasporto;
- funzionari e agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare e delle forze di polizia, italiane e straniere, personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei vigili del fuoco, nell’esercizio delle loro funzioni.
Gli elenchi dei Paesi
Elenco A
Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano
Elenco B
Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia (incluse isole Svalbard e Jan Mayen), Svizzera, Andorra, Principato di Monaco
Elenco C
Belgio, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Repubblica Ceca, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (inclusi isole del Canale, Gibilterra, isola di Man e basi britanniche nell’isola di Cipro ed esclusi i territori al di fuori del continente europeo).
Elenco D
Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Romania, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay
Elenco E
Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco
Elenco F
A decorrere dal 9 luglio 2020: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana.
A decorrere dal 16 luglio 2020: Kosovo, Montenegro
A decorrere dal 13 agosto 2020: Colombia