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IMPORTANTI NOVITÀ SU ISCRIZIONE/VARIAZIONE AIRE MINORI

La riforma della filiazione, ad opera della L. 219/2012 e del D. Lgs. 154/2013, ha determinato delle ricadute rilevanti nella gestione anagrafica del minore, non tanto per quanto riguarda i principi anagrafici che sono rimasti sostanzialmente invariati, quanto per le cautele procedurali da adottare in simili casi.

In tale materia, si evidenzia primariamente come il novellato art. 316 c.c. sulla responsabilità genitoriale disponga al primo comma “Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore…”, inserendo così la fissazione della residenza abituale del minore tra quelle scelte di importanza fondamentale rispetto alle quali il comune accordo dei genitori debba auspicabilmente sempre formarsi.

Pertanto qualora si richieda l’iscrizione/variazione AIRE di un minore non convivente con entrambi i genitori occorre che:

  1. L’istanza sia sottoscritta da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale;
  2. Che essa sia corredata dalle copie del documento di identità di entrambi i firmatari anche se inviata per posta o per via telematica.

In difetto dell’espressione di volontà di entrambi i genitori, l’istante dovrà integrare la domanda con il consenso mancante, che andrà prodotto nelle forme indicate nel paragrafo precedente (presentato personalmente, per posta o via telematica).

Si segnala al riguardo che il consenso deve essere attuale, cioè espresso in tempi ravvicinati o comunque espressamente richiamarsi alla domanda di variazione della residenza.

Qualora l’istante dichiari l’inesistenza dell’altro consenso, ad esempio per morte dell’altro genitore o per provvedimento giurisdizionale interdittivo della sua genitorialità o perché il minore è stato riconosciuto da un solo genitore, dovrà fornirne – ove non già presente negli atti presentati o in archivio – evidenza documentale .

Qualora l’istante dichiari invece la semplice impossibilità di ottenere il consenso dell’altro genitore (non solo, ad esempio, nel caso di irreperibilità dello stesso, ma anche e soprattutto in caso di mero disinteresse), dovrà comunque fornire le ultime coordinate conosciute dove egli risulta potenzialmente rintracciabile, intendendo come tali non solo l’indirizzo, ma anche eventuali contatti telefonici o di posta elettronica.