Trascrizione dell’estratto dell’atto di nascita di figli nati da genitori legati da vincolo matrimoniale
A seguito dell’emanazione del decreto legislativo n. 36 del 28/03/2025, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2025, n. 74, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per i nati all’estero, anche minorenni, può essere effettuato, soltanto nei seguenti casi:
- se in possesso esclusivo della cittadinanza italiana;
- se almeno un genitore o un ascendente di secondo grado (nonno/a) possiede o possedeva al momento del decesso esclusivamente la cittadinanza italiana (nb: è onere del richiedente dimostrare che l’interessato/a, ovvero il genitore o gli ascendenti di secondo grado non possiedano altre cittadinanze al di fuori di quella italiana);
- se un genitore cittadino italiano è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi, successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana, prima della nascita del figlio (è necessario presentare un certificato di residenza storico emesso dal Comune italiano) .
Per effettuare la comunicazione di una nascita il connazionale è tenuto ad inviare via email o per posta a questo Consolato l’accluso modulo, allegando: copia dell’estratto dell’atto di nascita emesso dal Comune svizzero su modello internazionale (Modello CIEC), copia del documento d’identità dei genitori ; copia del permesso di soggiorno (o attestazione di domicilio se doppi cittadini o stranieri) dei genitori e del figlio/a; copia dell’atto di matrimonio dei genitori; certificato di residenza storico emesso dal Comune italiano.
Sarete contattati dall’Ufficio Cittadinanza per l’invio dei certificati in originale se non già ai nostri atti (NB: in base alla convenzione tra Italia e Svizzera gli atti di nascita vengono trasmessi direttamente dall’Amministrazione svizzera alla competente autorità consolare italiana, esclusivamente in caso di sola cittadinanza italiana. In caso di “doppia cittadinanza” è necessario che il genitore richieda all’Autorità svizzera l’estratto dell’atto di nascita su modello internazionale CIEC da consegnare all’Autorità Consolare italiana per la trasmissione in Italia) e per l’eventuale integrazione documentale prevista dalla nuova normativa italiana.
Trascrizione dell’atto di nascita di figli nati da genitori non legati da vincolo matrimoniale (riconoscimento)
Nel caso in cui il minore sia nato al di fuori del vincolo matrimoniale, se si e’ già provveduto al suo riconoscimento presso le Autorità Svizzere, affinché questo abbia valore in Italia l’interessato deve contattare questo Consolato per espletare le pratiche necessarie.
Anche in questo caso è necessario utilizzare il modulo, allegando copia dell’estratto dell’atto di nascita emesso dal Comune svizzero su modello internazionale (Modello CIEC), copia del documento d’identità dei genitori, copia del permesso di soggiorno (o attestazione di domicilio se doppi cittadini o stranieri) dei genitori e del figlio/a e copia dell’atto di riconoscimento prima (o dopo) la nascita del minore, certificato di residenza storico emesso dal Comune italiano.
Sarete contattati dall’Ufficio Cittadinanza per l’invio dei certificati in originale se non già ai ns atti (NB: in base alla convenzione tra Italia e Svizzera gli atti di nascita vengono trasmessi direttamente dall’Amministrazione svizzera alla competente autorità consolare italiana, esclusivamente in caso di sola cittadinanza italiana. In caso di “doppia cittadinanza” è necessario che il genitore richieda all’Autorità svizzera l’estratto dell’atto di nascita su modello internazionale CIEC da consegnare all’Autorità Consolare italiana per la trasmissione in Italia) e per l’eventuale integrazione documentale prevista dalla nuova normativa italiana.
L’acquisizione degli atti non è tuttavia sufficiente. Il riconoscimento effettuato all’estero secondo la normativa locale per essere valido in Italia deve rispettare le condizioni previste dall’Ordinamento italiano.
Il riconoscimento di figlio naturale può risultare anche da una sentenza straniera che potrà essere riconosciuta in Italia, qualora essa sia conforme ai requisiti previsti dalla Legge n.218/1995.