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Cittadinanza italiana per discendenza secondo il criterio dello iure sanguinis

CITTADINANZA PER I NATI ALL’ESTERO

Il decreto-legge 28 marzo 2025, n.36 è stato convertito con modificazioni nella Legge 23 maggio 2025, n.74, con vigenza dal 24 maggio 2025.

La Legge di conversione riforma la Legge 5 febbraio 1992 n.91, il cui nuovo testo integrale è disponibile al seguente link.

Il nuovo regime normativo, in particolare l’art.3-bis della Legge 91/1992, introduce un impedimento generale alla trasmissione automatica dello status civitatis italiano nei confronti di chi:

  • è nato all’estero, anche prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni ed è in possesso di altra cittadinanza (art. 3 bis, comma1, legge 91/1992)

Sono però previste cinque eccezioni (introdotte dall’art. 3-bis della Legge 91/1992) in ragione delle quali, anche chi è nato all’estero e/o in possesso di altra/e nazionalità, potrà essere riconosciuto cittadino italiano:

  1. La cittadinanza italiana dell’interessato viene riconosciuta, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, in via amministrativa sulla base di domanda corredata della necessaria documentazione presentata all’Ufficio Consolare entro le 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025 ( art. 3-bis, comma 1, lettera a della Legge 91/1992);
  2. La cittadinanza italiana dell’interessato viene riconosciuta, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, in via amministrativa sulla base di domanda corredata della necessaria documentazione presentata all’Ufficio Consolare nel giorno indicato da appuntamento comunicato all’interessato dall’ufficio consolare entro le 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025 ( 3-bis lettera a-bis della Legge 91/1992);
  3. Lo stato di cittadino e’ accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda presentata entro le 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025 ( art. 3-bis, comma 1, lettera b della Legge 91/1992);
  4. Un genitore (anche adottivo) o un nonno/a (paterno o materno) possiede – o possedeva al momento della morte – esclusivamente la cittadinanza italiana ( art. 3-bis, comma 1, lettera c della Legge 91/1992); Si fa presente che in questo caso è il richiedente a dover dimostrare in maniera incontrovertibile che uno dei genitori o dei nonni era esclusivamente italiano al momento della nascita del minore.
  5. Un genitore o adottante cittadino è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi, successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana, prima della data di nascita o di adozione del figlio. ( 3-bis lettera d della Legge 91/1992). La residenza dovra’ essere provata presentando un certificato storico di residenza rilasciato dal Comune competente.

Pertanto, in base alla nuova Legge n.91 del 1992 è riconosciuto cittadino italiano iure sanguinis (dalla nascita):

  • Il richiedente nato in Italia in qualsiasi data;
  • Il richiedente che ha esclusivamente la cittadinanza italiana, ossia che non ha né può avere nessun’altra cittadinanza;
  • Il richiedente che rientra in uno dei casi elencati nelle lettere a), a-bis), b), c) e d) dell’articolo 3-bis.

ACQUISTO DELLA CITTADINANZA DI FIGLI MINORI CONVIVENTI CON GENITORE NON CITTADINO DALLA NASCITA

La Legge di conversione 23/05/2025 n.74 del decreto-legge n.36/2025 ha limitato l’ambito di applicazione dell’articolo 14 della Legge n. 91/1992 in base al quale il figlio minorenne convivente con genitore che acquista o riacquista la cittadinanza italiana, acquista anch’esso la cittadinanza italiana (iuris communicatione).

In base alla nuova disposizione normativa così come modificata all’art.14, il nuovo limite introdotto prevede che, per acquistare la cittadinanza con queste modalità, il figlio di cittadini italiani non dalla nascita deve essere legalmente residente n Italia da almeno due anni continuativi al momento dell’acquisto o del riacquisto della cittadinanza italiana da parte del genitore. Se il figlio ha età inferiore a due anni, deve essere stato residente in Italia dalla nascita.

  • Qualora l’acquisto o riacquisto della cittadinanza avvenga a partire dal 24 maggio 2025, il figlio convivente NON acquista o riacquista automaticamente la cittadinanza italiana, ma deve essere stato residente in Italia da almeno due anni prima della naturalizzazione del genitore.
  • Se la pratica di riconoscimento della cittadinanza iure communicatione è stata presentata a partire dal 28 marzo 2025, è necessario che il genitore che trasmette la cittadinanza sia esclusivamente cittadino italiano oppure abbia risieduto in Italia per due anni prima della nascita del figlio.

L’accertamento dell’acquisto della cittadinanza da parte del minore sarà in questi casi di competenza del Comune di residenza in Italia.

Si informano i connazionali che tutti i documenti dovranno pervenire al Consolato in formato originale.