La Legge di conversione 23/05/2025 n.74 del decreto-legge n.36/2025 ha limitato l’ambito di applicazione dell’articolo 14 della Legge n. 91/1992, in base al quale il figlio minorenne convivente con genitore che acquista o riacquista la cittadinanza italiana, acquista anch’esso la cittadinanza italiana (iuris communicatione).
In base alla nuova disposizione normativa, così come modificata all’art.14, il nuovo limite introdotto prevede che, per acquistare la cittadinanza con queste modalità, il figlio di cittadini italiani NON dalla nascita deve essere legalmente residente in Italia da almeno due anni continuativi al momento dell’acquisto o del riacquisto della cittadinanza italiana da parte del genitore. Se il figlio ha età inferiore a due anni, deve essere stato residente in Italia dalla nascita.
ATTENZIONE!
- Qualora l’acquisto o riacquisto della cittadinanza avvenga a partire dal 24 maggio 2025, il figlio convivente NON acquista o riacquista automaticamente la cittadinanza italiana, ma deve essere stato residente in Italia da almeno due anni prima della naturalizzazione del genitore.
- Se la pratica di riconoscimento della cittadinanza iure communicatione è stata presentata a partire dal 28 marzo 2025, è necessario che il genitore che trasmette la cittadinanza sia esclusivamente cittadino italiano oppure abbia risieduto in Italia per due anni prima della nascita del figlio.
L’accertamento dell’acquisto della cittadinanza da parte del minore sarà in questi casi di competenza del Comune di residenza in Italia.