PREMESSA
In due casi, previsti dal comma 1-bis dell’articolo 4 della Legge n.91/1992 e dell’articolo 1, comma 1-ter del decreto-legge n.36/2025, i figli minorenni nati all’estero da genitore cittadino italiano che NON trasmette automaticamente la cittadinanza possono acquistare la cittadinanza italiana.
Il minore che ne beneficia non sarà cittadino per nascita o iure sanguinis ma per “beneficio di legge”.
In questi casi, in base all’articolo 15 della legge n.91/1992, il minore non acquista la cittadinanza dal giorno della nascita, ma dal giorno successivo in cui si saranno verificate le condizioni previste dalla Legge (dal giorno successivo alla dichiarazione).
PRIMO CASO
Nel primo caso (comma 1-bis dell’art.4 della Legge n.91/1992) i seguenti presupposti devono essere posseduti congiuntamente:
- Se uno dei genitori è cittadino italiano per nascita e non per altro titolo (si escludono quindi, per esempio, i casi di cittadini per naturalizzazione per matrimonio ex art. 5 legge 91/1992, etc.), il minore nato all’estero diviene cittadino italiano se ENTRAMBI i genitori (incluso il genitore straniero) o il tutore presentano una dichiarazione di volontà dell’acquisto della cittadinanza italiana.
- Tale dichiarazione deve essere presentata entro tre anni dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano.
- Entrambi i genitori o il tutore devono presentare una dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza di persona dinanzi a un funzionario del Consolato appositamente delegato, previo appuntamento con l’ufficio cittadinanza di questo Consolato, che preliminarmente avrà effettuato le opportune verifiche del caso.
Nel caso di stabilimento della residenza legale del minore in Italia, la dichiarazione può essere presentata anche successivamente al termine di tre anni dalla nascita, ma la residenza deve perdurare per almeno due anni continuativi dopo la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza presentata dai genitori.
SECONDO CASO
Il secondo caso (comma 1-ter dell’articolo 1 del decreto-legge n.36/2025) si applica quando sussistono TUTTE le condizioni seguenti:
- Minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del 24/05/2025 del decreto-legge 36/2025, persone cioè che, alla data del 24/05/2025 non avevano compiuto il 18esimo anno di età;
- Figli di cittadini per nascita, riconosciuti cittadini sulla base della domanda amministrativa (art.3-bis lettera a della legge 91/1992) o di domanda presentata sulla base di appuntamento comunicato dall’Ufficio consolare (art. 3-bis lettera a-bis della legge 91/1992) o di domanda giudiziale (art. 3-bis lettera b della legge 91/1992) presentate tutte entro le 23.59 del 27/03/2025.
- In questi casi, la dichiarazione della volontà di acquisto della cittadinanza deve essere presentata dai genitori o dal tutore all’Ufficio Consolare entro il 31 maggio 2029.
Se l’interessato, minorenne alla data del 24 maggio 2025, diviene nel frattempo maggiorenne, la dichiarazione dovrà essere presentata da lui\lei personalmente entro il 31 maggio 2029.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per entrambi i casi, è necessario inviare una mail a cittadinanza.basilea@esteri.it per maggiori informazioni sulla documentazione necessaria da produrre.
IMPORTANTE!
Dal 1° gennaio 2026, per le dichiarazioni di cui al citato art. 4, comma 1-bis, lettera b) della L. 91/1992, nonché per quelle da rendersi entro il 31 maggio 2026 relativamente ai figli di almeno un cittadino italiano per nascita ancora minorenni alla data del 24 maggio 2025, non sarà più dovuto il pagamento del contributo di 250 euro originariamente previsto.
Esse verranno pertanto ricevute a titolo gratuito. Le predette misure NON hanno carattere retroattivo. Non sarà pertanto possibile prendere in considerazione domande di rimborso del contributo versato in applicazione della normativa vigente sino al 31/12/2025.