La legge 74 del 23/05/2025 ha riaperto i termini per il riacquisto della cittadinanza italiana a favore di ex cittadini nei seguenti casi:
- Il richiedente deve essere nato in Italia oppure per almeno due anni continuativi deve essere stato residente in Italia. (art.17 della Legge91/1992)
- Il richiedente ha perso la cittadinanza italiana NON oltre il 15 agosto 1992 per i seguenti motivi:
- Ha volontariamente acquistato una cittadinanza straniera NON oltre il 15/08/1992, stabilendo all’estero la propria residenza (art. 8, numero 1, legge 555/1912)
- Avendo acquistato una cittadinanza straniera senza concorso di volontà propria, ha rinunciato alla cittadinanza italiana ed ha stabilito la propria residenza all’estero (art. 8, numero 2, della legge 555/1912);
- Essendo figlio minore di chi ha perso la cittadinanza, aveva in comune con il genitore la residenza ed ha acquistato la cittadinanza di uno Stato straniero (art. 12 della legge 555/1912).
- La dichiarazione di riacquisto da parte dell’ex cittadino può essere presentata tra il 1 luglio 2025 ed il 31 dicembre 2027 e deve essere resa personalmente dall’interessato innanzi al Capo dell’Ufficio Consolare o al dipendente appositamente delegato. Non è richiesta la presenza di testimoni. Dal giorno successivo alla dichiarazione l’ex cittadino riacquista la cittadinanza italiana. La dichiarazione di acquisto NON ha effetto retroattivo.
Allorché verrà resa la dichiarazione presso il Consolato, l’interessato dovrà pagare il diritto consolare pari a euro 250.
Prima di rendere la dichiarazione di riacquisto della cittadinanza, l’interessato dovrà produrre:
- Valido documento di identità emesso dall’autorità del Paese di attuale cittadinanza (da presentare anche il giorno stesso della dichiarazione)
- Certificato di nascita, legalizzato/apostillato e tradotto con relativa legalizzazione della traduzione
- Per i nati all’estero: certificato storico di residenza in Italia per almeno due anni continuativi
- Certificato storico di cittadinanza per provare il presente possesso della cittadinanza italiana
- Dovrà dimostrare con documentazione la causa della perdita della cittadinanza (mediante documentazione atta a dimostrare l’acquisto della cittadinanza straniera e, nei casi previsti, la rinuncia a quella italiana: certificato di naturalizzazione oppure, se previsto dalla prassi locale, certificato di nascita corredato dalla certificazione di cittadinanza e del titolo al quale essa è acquisita; la documentazione emessa da Autorità straniere dovrà essere opportunamente legalizzata e tradotta).
Il riacquisto della cittadinanza da parte della persona residente all’estero non comporta più l’automatico acquisto della cittadinanza da parte del figlio minorenne convivente, se residente all’estero. Per tale acquisto (cosiddetto communicatione iuris) è ora necessario che il figlio minorenne sia convivente in Italia con il genitore che riacquista la cittadinanza per almeno due anni anteriormente al riacquisto.