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Acquisto della cittadinanza per “beneficio di legge” (minori nati all’estero).

In due casi, previsti dal comma 1-bis dell’articolo 4 della Legge n.91/1992 e dell’articolo 1, comma 1-ter del decreto-legge n.36/2025, i figli minorenni nati all’estero da genitore cittadino italiano che non trasmette automaticamente la cittadinanza possono acquistare la cittadinanza italiana.

Il minore che ne beneficia non sarà cittadino per nascita o iure sanguinis ma per beneficio di legge.

In questi casi, in base all’articolo 15 della legge n.91/1992, il minore non acquista la cittadinanza dal giorno della nascita, ma dal giorno successivo in cui si saranno verificate le condizioni previste dalla Legge.

Nel primo caso (comma 1-bis dell’art.4 della Legge n.91/1992) i seguenti presupposti devono essere posseduti congiuntamente:

  • Uno dei genitori è cittadino italiano per nascita e non per altro titolo (si escludono quindi, per esempio, i casi di cittadini per naturalizzazione per matrimonio ex art. 5 legge 91/1992, etc.) diviene cittadino italiano se ENTRAMBI i genitori (incluso il genitore straniero) o il tutore presentano una dichiarazione di volontà dell’acquisto della cittadinanza italiana.
  • La dichiarazione è presentata entro un anno dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano.
  • Entrambi i genitori o il tutore devono presentare una dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza di persona dinanzi a un dipendente del Consolato appositamente delegato, previo appuntamento con l’ufficio cittadinanza di questo Consolato, che preliminarmente avrà effettuato le opportune verifiche del caso.

Nel caso di stabilimento della residenza legale del minore in Italia, la dichiarazione può essere presentata anche successivamente al termine di un anno dalla nascita, ma la residenza deve perdurare per almeno due anni continuativi dopo la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza presentata dai genitori.

Nel secondo caso (comma 1-ter dell’articolo 1 del decreto-legge n.36/2025) si applica quando sussistono TUTTE le condizioni seguenti:

  • Minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del 24/05/2025 del decreto-legge 36/2025, persone cioè che, alla data del 24/05/2025 non avevano compiuto il 18esimo anno di età;
  • Figli di cittadini per nascita, riconosciuti cittadini sulla base della domanda amministrativa (art.3-bis lettera a della legge 91/1992), o di domanda presentata sulla base di appuntamento comunicato dall’Ufficio consolare (art. 3-bis lettera a-bis della legge 91/1992) o di domanda giudiziale (art. 3-bis lettera b della legge 91/1992) presentate tutte entro le 23.59 del 27/03/2025.
  • In questi casi, la dichiarazione della volontà di acquisto della cittadinanza deve essere presentata dai genitori o dal tutore all’Ufficio Consolare entro il 31 maggio 2026.

Se l’interessato, minorenne alla data del 24 maggio 2025, diviene nel frattempo maggiorenne, la dichiarazione dovrà essere presentata da lui personalmente entro il medesimo termine.

La dichiarazione della volontà di acquisto della cittadinanza è soggetta al pagamento di un contributo di importo pari a 250 euro per ogni minore per il quale si richiede la cittadinanza, con bonifico bancario con eventuali spese a carico di chi dispone il bonifico.

Il contributo dovrà essere versato al Ministero dell’Interno tramite versamento alle seguenti coordinate:

Beneficiario: “Ministero dell’Interno D.L.C.I. Cittadinanza”

Nome della Banca: Poste Italiane S.p.A.

Codice IBAN: IT54D0760103200000000809020

Causale del versamento: Acquisto di cittadinanza a seguito di dichiarazione ex art. 9-bis Legge 91/1992 di (nome e cognome del genitore richiedente) per (nome e cognome del minore per il quale si chiede la cittadinanza)

Codice BIC/SWIFT di Poste Italiane: BPPIITRRXXX