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Riconoscimento della cittadinanza italiana ai cittadini stranieri (iure sanguinis) – SOLO per maggiorenni

I cittadini stranieri discendenti di cittadini italiani possono chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza, purché maggiorenni.

Il processo di ricostruzione è spesso complesso e non può essere effettuato né per e-mail né per telefono. Spetta al richiedente, in base alle proprie specifiche circostanze, concludere se ha diritto o meno a richiedere il riconoscimento e quindi presentare istanza, con tutto ciò che ne consegue.

DOVE PRESENTARE LA DOMANDA

Le istanze vanno presentate in base al luogo di residenza del richiedente:

REQUISITI

Il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è esclusivamente possibile ai sensi dell’art 3-bis della Legge 91/1992 (lettere C e D), come modificata dalla Legge 74/2025.

In generale, è necessario essere discendenti di emigrati italiani all’estero (i quali a loro volta non abbiano perduto la cittadinanza italiana).

Nel particolare:

LETTERA C: un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;

LETTERA D: un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.

Prima di presentare istanza, è bene valutare che:

  1. Se l’ascendente ha acquistato un’altra cittadinanza fino al 15/08/1992, e con lui i suoi figli minori (anche precedentemente per ius soli), entrambi hanno automaticamente perso la cittadinanza italiana e interrotto la linea di discendenza (artt. 7, 8, 12 L. 555/1912, Circolare Ministero dell’Interno n. 43347, 03/10/2024). Fanno eccezioni i casi di:
    • riacquisto della cittadinanza effettuato dall’ascendente durante la minore età del figlio di cui trattasi, oppure;
    • riacquisto della cittadinanza effettuato dal figlio in questione entro il 19° anno di età;
  2. Si può risalire alla linea materna solo se il discendente è nato a partire dal 1° gennaio 1948;
  3. Se anche solo uno dei propri ascendenti ha rinunciato alla cittadinanza italiana, la linea di discendenza si è interrotta e i discendenti non hanno più titolo per richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana.

NB! I Consolati non possono fornire assistenza nel reperimento di certificazioni da allegare all’istanza. Sono i singoli richiedenti a dover individuare, raccogliere e ordinare la documentazione relativa al proprio caso specifico rivolgendosi ai propri familiari, ai Comuni in Italia e agli organismi presenti nei Paesi dove i propri antenati abbiano vissuto.

La dichiarazione della volontà di acquisto della cittadinanza deve essere presentata all’Ufficio Consolare entro il 31 dicembre 2028. Dal 1° gennaio 2029 le istanze per il riconoscimento della cittadinanza italiana per i maggiorenni (iure sanguinis) saranno ricevute e trattate a livello centrale dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI).

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Lo straniero rivendicante il riconoscimento della cittadinanza italiana deve produrre i seguenti documenti:

  1. estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero, rilasciato dal comune italiano ove egli nacque (comprensivo di tutte le annotazioni: sono essenziali le eventuali annotazioni in ordine alla perdita e/o riacquisto della cittadinanza italiana);
  2. atto di matrimonio, in copia integrale, dell’avo italiano emigrato all’estero, munito di legalizzazione – ove richiesta – e di traduzione ufficiale Italiana, se il matrimonio è stato contratto all’ estero;
  3. atto di morte, in copia integrale, munito di legalizzazione – ove richiesta- e di traduzione ufficiale italiana, dell’avo italiano emigrato all’estero;
  4. certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero d’emigrazione, munito di legalizzazione ove richiesta – e di traduzione ufficiale- in lingua italiana attestante che l’avo italiano (indicando anche data e luogo di nascita), a suo tempo emigrato dall’Italia, non acquistò la cittadinanza dello Stato estero d’emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato.
    NB! Qualora l’ascendente nato in Italia ed emigrato all’estero, abbia utilizzato il proprio nome e cognome in forme diverse, ovvero le generalità dello stesso siano indicate in modo diverso negli atti relativi ai discendenti, è necessario che esse vengano tutte riportate nel predetto certificato.
  5. atti di nascita, in copia integrale, muniti di legalizzazione – ove richiesta- e di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea diretta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
  6. atti di matrimonio, in copia integrale, muniti di legalizzazione – ove richiesta – e di traduzione ufficiale italiana, dei suoi discendenti in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
  7. atti di morte, in copia integrale, muniti di legalizzazione – ove richiesta – e di traduzione ufficiale italiana, dei discendenti.
  8. certificato di residenza (Wohnsitzsbescheinigung) rilasciato dal Comune svizzero;
  9. copia del proprio permesso di soggiorno svizzero;
  10. copia del proprio passaporto.

L’ufficio cittadinanze, qualora ne ravvisi la necessità al fine dell’accertamento della discendenza iure sanguinis, si riserva la facoltà di richiedere documentazione integrativa oltre a quella suindicata.

Attenzione!

I certificati rilasciati da Autorità straniere dovranno essere redatti su carta semplice ed opportunamente legalizzati tramite Apostille o competente Autorità diplomatico-consolare italiana, salvo che non sia previsto l’esonero della legalizzazione in base a convenzioni internazionali ratificate in Italia. I medesimi documenti dovranno essere muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana vidimata dalla competente Autorità diplomatico-consolare italiana legalizzata tramite “Apostille”.

Le persone residenti nella circoscrizione del Consolato d’Italia a Basilea (Cantoni: Basilea Città e Basile Campagna, Argovia, Soletta e Jura) possono rivolgersi all’Ufficio Cittadinanza (Consolato d’Italia a Basilea, Ufficio Cittadinanza – Schaffhauserrheinweg, 5 – 4058 Basilea cittadinanza.basilea@esteri.it ).

Ogni persona maggiorenne del nucleo familiare dovrà presentare una istanza personale.

TEMPI E COSTI

Con Legge del 30/12/2024 n. 207, a partire dall’01/01/2025, nel presentare istanza è dovuto il pagamento di una tassa consolare di 600€, per la trattazione delle pratiche di riconoscimento della cittadinanza italiana, da pagare unitamente alla presentazione della domanda di cittadinanza ed alla contestuale consegna di tutta la documentazione prevista.

Il richiedente può pagare tramite bonifico, inserendo i seguenti dati:

  • Conto Corrente: Consolato d’Italia a Basilea
  • Nome della Banca: Post Finance
  • IBAN: CH91 0900 0000 4003 3467 7
  • Causale: “Riconoscimento cittadinanza iure sanguinis – nome e cognome

Il pagamento NON è rimborsabile ed è svincolato dall’esito dell’istanza.

Il termine per la trattazione delle istanze è di 24-36 mesi dal momento della consegna degli originali al Consolato, purché corretta e completa.

Le istanze che si rivelano errate o incomplete vengono restituite al richiedente.