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COVID-19: ITALIA NUOVE MISURE DAL 1 AL 15 MAGGIO

SPOSTAMENTI DA E PER L’ESTERO FINO AL 15 MAGGIO 2021

Gli spostamenti da/per l’estero sono regolati dal DPCM 2 marzo 2021. Il DPCM continua a basarsi su elenchi di Paesi per i quali sono previste differenti misure. Tali elenchi sono contenuti nell’Allegato 20 e possono essere modificati con apposita Ordinanza adottata dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Dal 29 aprile al 15 maggio 2021, è in vigore l’Ordinanza 29 aprile 2021 che ha prorogato fino al 15 maggio le Ordinanze del 2 e del 16 aprile 2021.

Fino al 15 maggio rimane quindi in vigore l’Ordinanza 2 aprile 2021 del Ministro della Salute, che dispone misure aggiuntive per coloro che, nei 14 (quattordici) giorni antecedenti all’ingresso in Italia, abbiano soggiornato o transitato in uno o più Stati e territori di cui all’elenco C.

Di seguito sono riportate le principali disposizioni relative all’ingresso in Italia dai Paesi dell’elenco “C” di cui all’allegato 20 del DPCM nel quale rientra la Svizzera, il Liechtenstein, la Norvegia e i Paesi dell’Unione Europea.

Per l’ingresso in Italia, in caso di soggiorno o transito dai Paesi dell’elenco C nei 14 giorni precedenti, oltre a compilare un’Ordinanza 2 aprile 2021 del Ministro della Salute, è obbligatorio informare del proprio ingresso in Italia il Dipartimento di Prevenzione della ASL competente, sottoporsi a test molecolare o antigenico, effettuato a mezzo di tampone e risultato negativo, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio italiano.

I bambini di età inferiore ai due anni sono esentati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico (art. 51 comma 8)

Al momento non sono previste esclusioni per coloro che hanno effettuato il vaccino.

Fino al 15 maggio 2021, è in vigore l’Ordinanza 2 aprile 2021 del Ministro della Salute.

Tale Ordinanza prevede che tutti coloro che hanno soggiornato o transitato, nei 14 (quattordici) giorni antecedenti all’ingresso in Italia, in uno o più Stati e territori di cui all’elenco C, indipendentemente dall’esito del test molecolare o antigenico già richiesto per l’ingresso in Italia, devono sottoporsi anche a un periodo di 5 (cinque) giorni di quarantena presso l’abitazione o la dimora, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio. È obbligatorio, inoltre, effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei cinque giorni di quarantena.

ECCEZIONI ALL’OBBLIGO DI TEST MOLECOLARE O ANTIGENICO E/O ISOLAMENTO FIDUCIARIO CON SUCCESSIVO TEST

Con l’Ordinanza 16 aprile 2021, del Ministro della Salute, la disciplina relativa alle esenzioni ha subito alcune, importanti modifiche. Di seguito, sono elencate le categorie che beneficiano di esenzioni complete o parziali. L’elenco delle categorie esentate non segue un ordine alfabetico, le lettere che lo caratterizzano fanno riferimento all’elenco contenuto all’art. 51 comma 7 del DPCM 2 marzo 2021, cui si riferisce anche l’Ordinanza del 16 aprile.

ESENZIONE COMPLETA: Eccezioni agli obblighi di test nelle 48 ore precedenti l’arrivo, isolamento e test successivo

a) all’equipaggio dei mezzi di trasporto;

b) al personale viaggiante;

c) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all’elenco A dell’allegato 20;

f) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle centoventi ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5;

g) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5;

l) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;

m) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;

o) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;

ESENZIONE PARZIALE: Obbligo di test nelle 48 ore precedenti l’arrivo ma esenzione dagli obblighi di isolamento e successivo test.

L’Ordinanza 16 aprile 2021 introduce l’obbligo di sottoporsi a test molecolare o antigenico nelle 48 ore precedenti, in caso di ingresso/soggiorno/transito da Paesi dell’Elenco C, per:

i) personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l’esercizio temporaneo di cui all’art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

n) funzionari e agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell’esercizio delle loro funzioni.

Tali categorie continuano ad essere esentate dagli obblighi di quarantena e test al termine della quarantena. Rimane l’obbligo di compilare il formulario digitale di localizzazione o l’autocertificazione.

ESENZIONE PARZIALE: Con riferimento alla lettera h) dell’art. 51, comma 7 del DPCM 2 marzo 2021, i cittadini e i residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro oltre le 120 ore (in provenienza da Paesi in elenco D o E, tranne Brasile), devono sottoporsi comunque ad un test molecolare o antigenico nelle 48 ore precedenti l’ingresso in Italia, ma non sono soggetti all’isolamento di dieci (10) giorni e successivo test. Tuttavia, se nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia c’è stato un soggiorno o un transito dai Paesi dell’Elenco C, devono anche sottoporsi a una quarantena di cinque (5) giorni e successivo test. Rimane, anche in questo caso, l’obbligo di compilare il formulario digitale di localizzazione o l’autocertificazione.

Per quesiti più specifici in merito all’ingresso nel Paese, si raccomanda di contattare la Polizia di Frontiera o la Prefettura competente per territorio.

È sempre possibile l’adozione, sul territorio nazionale, di misure più restrittive rispetto a quelle determinate con DPCM, da parte di Regioni, Province autonome e Comuni.

Prima di partire per entrare/rientrare in Italia, si raccomanda di verificare eventuali disposizioni aggiuntive da parte delle Regioni di destinazione, contattandole direttamente o visitandone i rispettivi siti web (clicca qui)

Per ulteriori informazioni si prega di visitare il sito del Ministero degli Esteri, il sito viaggiare sicuri e il sito delle regioni italiane.

IN ITALIA

Con il DL 52/2021, sono state stabilite misure di progressiva riapertura di alcune attività, in particolare nelle aree definite “zona gialla”, in base alla classificazione di rischio periodicamente rivista dal Ministero della Salute. Sono tuttora disposte misure restrittive sull’intero territorio nazionale, articolate in base a fasce di rischio differenziate per colore (bianca, gialla, arancione, rossa). Le misure previste, in linea generale, per ciascuna fascia di rischio, sono indicate qui.

Il monitoraggio della situazione in ciascuna Regione e Provincia Autonoma è disponibile sul sito web del Ministero della Salute, accessibile cliccando qui.

Possono essere disposte ulteriori limitazioni per specifiche aree del territorio nazionale o specifiche limitazioni in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori esteri. Singole Regioni potrebbero imporre a chi proviene da alcuni Stati o territori esteri il rispetto di particolari obblighi.

Per le disposizioni specifiche delle aree bianche, gialle, arancioni e rosse, si veda la sezione “Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo“.