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COVID-19: ITALIA NOVITÀ DPCM 2 MARZO 2021

Gli spostamenti da/per l’estero sono regolati dal DPCM 2 marzo 2021, in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021. Il DPCM continua a basarsi su elenchi di Paesi per i quali sono previste differenti misure. Tali elenchi sono contenuti nell’Allegato 20 e possono essere modificati con apposita Ordinanza adottata dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Di seguito sono riportate le principali disposizioni relative all’ingresso in Italia dai Paesi dell’elenco “C” di cui all’allegato 20 del DPCM nel quale rientra la Svizzera, il Liechtenstein, la Norvegia e i Paesi dell’Unione Europea.

Per l’ingresso in Italia, in caso di soggiorno o transito dai Paesi dell’elenco C nei 14 giorni precedenti, oltre a compilare un’autodichiarazione, è obbligatorio informare del proprio ingresso in Italia il Dipartimento di Prevenzione della ASL competente, sottoporsi a test molecolare o antigenico, effettuato a mezzo di tampone e risultato negativo, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio italiano. In caso di mancata presentazione dell’attestazione relativa al test molecolare o antigenico, si è sottoposti a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria.

I bambini di età inferiore ai due anni sono esentati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico (art. 51 comma 8)

A condizione che non insorgano sintomi compatibili con COVID-19, e fermi restando gli obblighi di autodichiarazione, all’utilizzo del mezzo privato per raggiungere la destinazione finale, le disposizioni relative all’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria NON si applicano:

a) all’equipaggio dei mezzi di trasporto;

b) al personale viaggiante;

c) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all’elenco A dell’allegato 20;

d) agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;

e) agli ingressi per ragioni non differibili, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un’attestazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;

f) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle centoventi ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5;

g) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5;

h) ai cittadini e ai residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro. Tuttavia, se nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia c’è stato un soggiorno o un transito dai Paesi dell’Elenco C, il test molecolare o antigenico rimane d’obbligo.

i) al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l’esercizio temporaneo di cui all’art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

l) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;

m) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;

n) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell’esercizio delle loro funzioni

o) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;

p) agli ingressi mediante voli “Covid-tested” (vedere sezione dedicata), conformemente all’ordinanza del Ministro della Salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni e integrazioni.

q) per la partecipazione a competizioni sportive di cui all’articolo 18, comma 1, è in ogni caso consentito (anche da Austria, Brasile e Regno Unito) l’ingresso nel territorio nazionale ad atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, rappresentanti della stampa estera e accompagnatori che nei quattordici giorni precedenti hanno soggiornato o transitato in Paesi o territori esteri indicati agli elenchi B, C, D ed E dell’allegato 20, inclusi i Paesi dai quali è vietato l’ingresso in Italia, alle seguenti condizioni: a) adempimento degli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 50; b) presentazione al vettore, all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo; c) svolgimento della competizione sportiva in conformità con lo specifico protocollo adottato dall’ente sportivo organizzatore dell’evento.

Per quesiti più specifici in merito all’ingresso nel Paese, si raccomanda di contattare la Polizia di Frontiera o la Prefettura competente per territorio.

È sempre possibile l’adozione, sul territorio nazionale, di misure più restrittive rispetto a quelle determinate con DPCM, da parte di Regioni, Province autonome e Comuni.

Prima di partire per entrare/rientrare in Italia, si raccomanda di verificare eventuali disposizioni aggiuntive da parte delle Regioni di destinazione, contattandole direttamente o visitandone i rispettivi siti web (clicca qui)

Per ulteriori informazioni si prega di visitare il sito del Ministero degli Esteri, il sito viaggiare sicuri e il sito delle regioni italiane.

NUOVO DPCM NOVITÀ IN ITALIA:

CONFERMATA LA DIVISIONE DEL PAESE IN ZONE COLORATE

bianca, gialla, arancione e rossa a seconda del rischio epidemiologico. Il cambio di colore sarà valutato di settimana in settimana e l’applicazione delle misure restrittive avverrà non più nel fine settimana, ma dal lunedì.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Su tutto il territorio nazionale è obbligatorio avere sempre con sé i dispositivi di protezione individuali delle vie respiratorie, che devono essere indossati in tutti i luoghi all’aperto e al chiuso. L’uso delle mascherine si accompagna alla buona pratica di mantenere le distanze interpersonali e l’igiene costante e accurata delle mani.

SPOSTAMENTI TRA REGIONI

Confermato fino al 27 marzo, il divieto già in vigore di spostarsi tra regioni o province autonome, anche in zona bianca o gialla, con l’eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Per chi abita in zona arancione è vietato ogni spostamento al di fuori del proprio comune di residenza. Per chi abita in zona rossa sono vietati tutti gli spostamenti. Le regioni possono inoltre introdurre ulteriori restrizioni, nel caso in cui in comuni o province del territorio si trovino in una situazione di particolare gravità.

VIAGGI IN AUTO

Consentiti al massimo 3 (tre) persone non conviventi

COPRIFUOCO

Confermato fino al 6 aprile il divieto di spostamenti dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del giorno successivo in tutta Italia. Anche in zona gialla, è fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

VISITE A PARENTI E AMICI

Confermato anche lo spostamento verso una sola abitazione privata, una volta al giorno, dalle 5 alle 22, nei limiti di due persone, più minori di 14 anni (tranne per le persone che abitano in zona arancione scuro e rossa).

SECONDE CASE

È possibile recarsi nelle seconde case, se si trovano in zona gialla e arancione, purché disabitate (quindi, non si può andare con parenti e amici). Resta comunque il divieto di spostamento verso la seconda casa, anche qualora questa sia in zona bianca, gialla o arancione, per chi vive in zona rossa. Alcune autorità locali hanno introdotto ulteriori restrizioni, vietando lo spostamento nelle seconde case a chi vive in arancione scuro “rinforzato”.

SPOSTAMENTI IN ZONA BIANCA

Le regioni con un livello di rischio basso, con un’incidenza dei contagi inferiore a 50 casi ogni 100mila abitanti per tre settimane consecutive, entrano in zona bianca. In questo caso, cessano le misure restrittive previste per la zona gialla, ma rimangono valide le misure anti-contagio generali (per esempio, l’obbligo di indossare la mascherina e quello di mantenere le distanze interpersonali) e i protocolli di settore. Restano quindi sospesi gli eventi che implichino assembramenti, manifestazioni e congressi in presenza, sale da ballo, discoteche e locali simili, sia all’aperto sia al chiuso.

APERTURA MUSEI, CINEMA E TEATRI

Il Dpcm conferma l’apertura dei musei, nelle zone gialle, nei giorni infrasettimanali, garantendo ingressi controllati e contingentati. Dal 27 marzo, potranno anche aprire il sabato e nei giorni festivi.
Sempre dal 27 marzo, in zona gialla, potranno riaprire cinema e teatri, con il limite di capienza fissata al 25 per cento di quella massima: sarà possibile ospitare fino a 400 persone all’aperto, e fino a 200 al chiuso per ogni sala. I posti a sedere devono essere preassegnati, assicurando il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
Restano invece chiuse piscine, palestre e impianti sciistici.