Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

COVID-19: ULTERIORI RESTRIZIONI IN SVIZZERA E IN ITALIA

SVIZZERA:

Dopo aver consultato i Cantoni, il Consiglio federale deciso nella sua seduta del 18 dicembre 2020 di rafforzare ulteriormente i provvedimenti nazionali per frenare la diffusione del coronavirus. L’obiettivo è di ridurre in misura considerevole i contatti sociali.

Da martedì 22 dicembre 2020 fino a venerdì 22 gennaio 2021 devono chiudere i ristoranti e le strutture per la cultura, il tempo libero e lo sport. Il Consiglio federale ha inoltre esteso l’impiego dei test rapidi per riuscire a testare un numero ancora maggiore di persone.

Nuovi provvedimenti a partire dal 22 dicembre 2020

  • Chiusura dei ristoranti
  • Chiusura degli impianti sportivi
  • Chiusura delle strutture per la cultura e il tempo libero
  • Ulteriore riduzione della capienza nei negozi
  • Fortemente raccomandato: restare a casa
  • Estensione dell’impiego dei test rapidi

Chiusura dei ristoranti

Le strutture della ristorazione devono chiudere. Non sono previste deroghe durante le festività. Possono rimanere aperte soltanto le mense aziendali, le mense scolastiche della scuola dell’obbligo e le strutture della ristorazione degli alberghi riservate ai propri ospiti. Restano inoltre consentite la vendita di cibi e bevande da asporto e i servizi di consegna.

Chiusura degli impianti sportivi

Vengono chiuse le strutture sportive. La pratica dello sport all’aperto è consentita in gruppi di non più di cinque persone. Le squadre delle leghe professionistiche possono disputare partite, ma senza spettatori. Sono ammesse le attività sportive, ad eccezione delle competizioni, e culturali di bambini e ragazzi che non hanno ancora compiuti i 16 anni.

Chiusura delle strutture per la cultura e il tempo libero

I musei, i cinema, le biblioteche, le case da gioco, i giardini botanici e gli zoo e altre strutture culturali e per il tempo libero devono chiudere. È possibile svolgere attività culturali in piccoli gruppi. Restano per contro vietate le manifestazioni con pubblico. Sono però ammesse forme di manifestazioni alternative, per esempio quelle trasmesse on-line.

Ulteriore riduzione della capienza nei negozi

L’afflusso di clienti nei negozi viene ulteriormente limitato. Il numero massimo di persone consentito dipende dalla superficie di vendita liberamente accessibile. I negozi devono applicare severi piani di protezione. Sono mantenute le restrizioni degli orari di apertura: i negozi devono rimanere chiusi tra le 19 e le 6, così come la domenica e nei giorni festivi.

Allentamenti possibili in singoli Cantoni

I Cantoni che presentano un’evoluzione epidemiologica favorevole possono prevedere allentamenti e decidere, per esempio, di aprire i ristoranti e gli impianti sportivi. I criteri per poterlo fare sono, in particolare, il numero di riproduzione, che deve essere inferiore a 1, e l’incidenza su sette giorni, che deve situarsi sotto la media svizzera.

Raccomandazione: restare a casa

La popolazione è invitata a restare a casa, a ridurre il più possibile i contatti sociali e a rinunciare a viaggi e spostamenti non strettamente necessari.

La responsabilità delle stazioni sciistiche resta dei Cantoni

I comprensori sciistici restano di competenza dei Cantoni. Il loro esercizio è però soggetto a condizioni severe: la situazione epidemiologica deve permetterlo e devono essere garantite sufficienti capacità negli ospedali, per il tracciamento dei contatti e per i test. Devono inoltre essere elaborati severi piani di protezione la cui attuazione deve essere garantita. Se queste condizioni non sono adempiute non può essere rilasciata un’autorizzazione all’esercizio.

Estensione dell’impiego dei test rapidi

Per permettere alla popolazione di farsi testare ancora più facilmente, il Consiglio federale estende l’impiego dei test rapidi. Allo scopo ha deciso una modifica dell’ordinanza 3 COVID-19 che entra in vigore il 21 dicembre.

Attualmente sono riconosciuti soltanto i test antigenici rapidi eseguiti a partire da un tampone nasofaringeo. In futuro nelle farmacie, negli ospedali, negli studi medici e nei centri di test potranno essere eseguiti tutti i tipi di test rapido che soddisfano i criteri dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

I test rapidi potranno, inoltre, essere eseguiti anche su persone senza sintomi riconoscibili che non soddisfano i vigenti criteri di test dell’UFSP. Potranno essere per esempio integrati quale protezione supplementare nei piani di protezione delle case per anziani, degli alberghi o sul posto di lavoro. Un risultato negativo è riferibile soltanto al giorno del test. Finora i test rapidi erano consentiti soltanto a persone con sintomi, a persone che avevano ricevuto una segnalazione dall’app SwissCovid o nel quadro di indagini sui focolai disposte dalle autorità competenti.

Persone o istituzioni che svolgono test rapidi al di fuori dei criteri di test devono sostenerne i costi. Chi risulta positivo, dovrebbe sottoporsi immediatamente a un test PCR di conferma. Il motivo risiede nella maggior probabilità dei test rapidi di produrre risultati falsi positivi. I costi del test PCR di conferma sono assunti dalla Confederazione.

I test rapidi non sostituiscono le regole d’igiene e di comportamento dell’UFSP. Lavarsi le mani, tenersi a distanza, portare la mascherina e ridurre i contatti sociali restano misure fondamentali per proteggersi dal contagio e combattere l’epidemia.

OBBLIGO DI QUARANTENA PER CHI ENTRA IN SVIZZERA

Per chi entra in Svizzera in provenienza da determinati Stati e regioni vige l’obbligo di quarantena. L’elenco di questi ultimi è stato aggiornato il 18 dicembre. Un risultato negativo del test non esenta dall’obbligo di quarantena.

Per l’obbligo di quarantena fa stato l’elenco vigente al momento dell’entrata in Svizzera.

A partire dal 19 dicembre è stata esclusa dagli Stati/Regioni a rischio l’Emilia Romagna mentre restano:

  • Regione Friuli Venezia Giulia;
  • Regione Veneto.

Per maggiori informazioni visitare i seguenti siti:

 

ITALIA:

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato il contenuto del Decreto Natale 18 dicembre, che introduce nuove restrizioni in vista del Natale e del Capodanno. Con un’ulteriore stretta rispetto a quanto deciso con il dpcm del 3 dicembre (che resta comunque valido fino al 15 gennaio), l’Italia diventa zona rossa per dieci giorni.

Le nuove misure del decreto Natale entrano in vigore dal 21 dicembre e saranno valide fino al 6 gennaio 2021.

Sono vietati gli spostamenti tra regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio. Vietato anche muoversi da/per le province autonome di Bolzano e Trento.
Dal 24 dicembre al 6 gennaio 2021 è consentito lo spostamento nelle seconde case, solo nel caso in cui si trovino all’interno della Regione di residenza.

Ulteriori restrizioni entrano in vigore nei giorni festivi e prefestivi.

Il 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020 e l’1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021, l’Italia è zona rossa.

  • Chiudono bar, ristoranti negozi: consentiti asporto fino alle ore 22 e consegne a domicilio (senza restrizioni di orario).
  • Chiudono i centri estetici.
  • Rimangono aperti supermercati, negozi di beni alimentari e prima necessità, farmacie e parafarmacie, edicole, tabaccherie, lavanderie, parrucchieri, barbieri.
  • È possibile uscire di casa per comprovate esigenze di lavoro, necessità e salute.
  • È consentita l’attività motoria nei pressi della propria abitazione e l’attività sportiva all’aperto ma in forma individuale.
  • Per tutti gli spostamenti è necessaria l’autocertificazione.
  • Rimane in vigore il divieto di assembramento e l’obbligo di indossare la mascherina al chiuso e all’aperto.
  • Il rientro nella propria abitazione – dove si ha residenza o domicilio – è sempre permesso, anche nei giorni rossi.

Deroghe agli spostamenti

Il 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020 e l’1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021, nonostante l’Italia sia in zona rossa, è possibile spostarsi verso un’abitazione privata, purché nella stessa regione, “nei limiti di due persone”.

Dalle ore 5 alle ore 22, quindi, è consentito fare visita ad amici o parenti (massimo 2 persone oltre al nucleo familiare di conviventi). I figli minori di 14 anni, le persone con disabilità e conviventi non autosufficienti sono esclusi dal conteggio e possono aggiungersi alle 2 persone.
Bisogna però spostarsi una sola volta al giorno, “verso una sola abitazione ubicata nella medesima regione”. Quindi, per fare un esempio, non è possibile andare a pranzo da un parente e cenare a casa di un altro.

Coprifuoco a Natale e Capodanno dalle 22 alle 5. A Capodanno il coprifuoco si allunga di altre due ore: sarà quindi vietato uscire dalla propria abitazione dalle 22 del 31 dicembre 2020 fino alle 7 del 1° gennaio 2021.

Nei giorni 28,29, 30 dicembre 2020 e il 4 gennaio 2021, l’Italia passa in zona arancione.

  • Sono consentiti gli spostamenti all’interno del proprio comune
  • Chi risiede in piccoli comuni, fino a 5mila abitanti, può spostarsi in un raggio di 30 chilometri, senza però poter andare nei comuni capoluogo di provincia, anche se all’interno dei 30 chilometri.
  • Riaprono i negozi fino alle 21
  • Rimangono chiusi invece bar e ristoranti: è sempre consentito l’asporto fino alle 22 e la consegna a domicilio senza limite di orario.

Le regioni possono introdurre ulteriori restrizioni per gestire l’emergenza sanitaria in corso. È il caso del Veneto, che ha anticipato il Decreto Natale, con un’ordinanza entrata in vigore il 19 dicembre. Da sabato fino al 23 dicembre compreso, quindi, in Veneto sono vietati gli spostamenti fuori dal proprio comune a partire dalle 14, salvo specifiche deroghe.

Per chi rientra dall’estero resta valido quanto stabilito nel DPCM del 3 dicembre.

Per maggiori e più dettagliate informazioni visitare il sito del Ministero degli Esteri, il sito viaggiare sicuri e il sito delle regioni italiane.