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COVID-19: NUOVE MISURE IN ITALIA E SVIZZERA

ITALIA:

Il 3 dicembre, è stato approvato un nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), che contiene disposizioni per il territorio nazionale e per gli spostamenti da/per l’estero, in vigore dal 4 dicembre al 15 gennaio 2021.

SPOSTAMENTI DA E PER L’ESTERO FINO AL 15 GENNAIO 2021

Il DPCM 3 dicembre 2020 continua a basarsi su elenchi di Paesi per i quali sono previste differenti misure. L’Allegato 20, che contiene gli elenchi dei Paesi, ha subito significative variazioni rispetto ai DPCM precedenti.

In particolare:

  • fino al 9 dicembre tutti i Paesi UE, Schengen e associati (tra cui Svizzera e Liechtenstein), rimangono nell’elenco B, senza particolari limitazioni. Vige solo l’obbligo di compilare un’auto-dichiarazione (italiano tedesco in aggiornamento);
  • dal 10 dicembre, tutti i Paesi Schengen e associati (tra cui Svizzera e Liechtenstein), passano nell’elenco C.

INGRESSO IN ITALIA DAL 10 DICEMBRE AL 20 DICEMBRE PER CHI RISIEDE E/O SOGGIORNA/TRANSITA DAI PAESI NELL’ELENCO “C” NEI 14 GIORNI PRECEDENTI L’ARRIVO IN ITALIA:

Oltre a compilare un’autodichiarazione (italiano tedesco in aggiornamento), è obbligatorio sottoporsi a test molecolare, effettuato a mezzo di tampone, o antigenico risultato negativo nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio italiano. Non è previsto l’isolamento fiduciario all’arrivo, ma rimane l’obbligo di comunicare al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale il proprio ingresso. In caso di mancata presentazione dell’attestazione relativa al test molecolare prescritto, si è sottoposti a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni.

Il tampone dovrà necessariamente essere effettuato prima della partenza e non più anche all’arrivo in Italia.

INGRESSO IN ITALIA DAL 21 DICEMBRE AL 6 GENNAIO:

indipendentemente da nazionalità e residenza, coloro che provengono dai Paesi dell’Elenco C e che entrano/rientrano in Italia nel periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio, sono soggetti non a obbligo di test ma a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni.

ECCEZIONI:

Sono previste alcune, limitate eccezioni all’obbligo di isolamento fiduciario, sorveglianza e obbligo di tampone.

A condizione che non insorgano sintomi compatibili con COVID-19 e fermi restando gli obblighi di auto-dichiarazione, le disposizioni relative all’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, all’utilizzo del mezzo privato per raggiungere la destinazione finale e all’obbligo di tampone NON si applicano:

  1. a chiunque (indipendentemente dalla nazionalità) fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
  2. a chiunque (indipendentemente dalla nazionalità) transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
  3. ai cittadini e ai residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro. Tuttavia, se nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia c’è stato un soggiorno o un transito dai Paesi dell’Elenco C, il test molecolare o antigenico rimane d’obbligo;
  4. al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l’esercizio temporaneo di cui all’art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
  5. ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
  6. al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
  7. ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare e delle forze di polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei vigili del fuoco, nell’esercizio delle loro funzioni;
  8. agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;
  9. agli ingressi mediante voli “Covid-tested” (vedere sezione dedicata), conformemente all’ordinanza del Ministro della Salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni e integrazioni.

L’obbligo di isolamento fiduciario, sorveglianza sanitaria e tampone, inoltre, non si applica:

  • all’equipaggio dei mezzi di trasporto;
  • al personale viaggiante;
  • agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;
  • agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa specifica autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell’attestazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo. Per informazioni sulle modalità di applicazione di quest’ultima esenzione, si raccomanda di consultare la procedura indicata dal Ministero della Salute, a questo link.

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

La dichiarazione per l’ingresso in Italia (italiano tedesco in aggiornamento)

Per quesiti più specifici in merito all’ingresso nel Paese, si raccomanda di contattare la Polizia di Frontiera o la Prefettura competente per territorio. Per quesiti relativi all’attivazione della sorveglianza sanitaria, contattare l’Azienda Sanitaria competente per territorio.

Sul territorio nazionale, dal 3 novembre scorso (DPCM 3 novembre 2020), sono in vigore misure differenziate da Regione a Regione, articolate in base a tre fasce di rischio (gialla, arancione, rossa). L’appartenenza di una Regione a una o all’altra fascia è soggetta a revisione periodica. L’esistenza di queste misure è confermata dal DPCM 3 dicembre 2020.

Le misure previste, in linea generale, per ciascuna fascia di rischio, contenute in un’infografica.

È sempre possibile l’adozione, sul territorio nazionale, di misure più restrittive rispetto a quelle determinate con DPCM, da parte di Regioni, Province autonome e Comuni.

Prima di partire per entrare/rientrare in Italia, si raccomanda di verificare eventuali disposizioni aggiuntive da parte delle Regioni di destinazione, contattandole direttamente o visitandone i rispettivi siti web (clicca qui).

Per maggiori e più dettagliate informazioni visitare il sito del Ministero degli Esteri, le domande frequenti, il sito viaggiare sicuri e il sito delle regioni italiane.

 

SVIZZERA:

Il 4 dicembre 2020 il Consiglio federale ha deciso ulteriori provvedimenti nazionali vigenti dal 9 dicembre 2020, contenute in un’infograficaSi noti che nei Cantoni possono applicarsi norme più severe.

Dettagli sulle modifiche dei provvedimenti:

DISPOSIZIONI PER COMPRENSORI SCIISTICI E LOCALITÀ DI SPORT INVERNALI

  • I gestori dovranno richiedere un’autorizzazione al Cantone.
  • I gestori dei comprensori sciistici dovranno inoltre presentare severi piani di protezione in cui siano attuate le prescrizioni uniformate a livello nazionale.
  • Ai comprensori sciistici stessi non si applicano limitazioni della capienza. Tutti i mezzi di trasporto chiusi, per esempio treni, cabinovie e funivie, possono però essere occupati soltanto per due terzi della loro capienza. La regola vale sia per i posti in piedi sia per i posti a sedere.
  • In tutti gli impianti di risalita, anche sulle sciovie e seggiovie, vige l’obbligo della mascherina. Nelle file di attesa deve essere portata la mascherina e rispettata la distanza obbligatoria.
  • Gli ospiti di strutture della ristorazione nei comprensori sciistici possono essere ammessi nei locali chiusi soltanto se è disponibile un tavolo per loro.

DISPOSIZIONI PER NEGOZI

Per incrementare la sicurezza, i negozi più grandi devono limitare il numero di clienti per metro quadrato passando dagli attuali 4 mq a 10 mq a persona. Nei negozi piccoli con una superficie fino a 30 mq vale quindi la regola di 5 mq per ogni cliente.

CANTARE

Nella cerchia familiare o durante la lezione di canto nella scuola obbligatoria è consentito cantare.

Al di fuori di queste occasioni invece è vietato, sia all’aperto sia nei luoghi chiusi. Questo vale non solo per i cori, ma anche per il canto in comune durante le funzioni religiose e in alcune tradizioni di Capodanno. Sono ammesse eccezioni per i cori professionali e i cantanti.

NUOVE REGOLE PER RISTORANTI

In tutta la Svizzera diventerà obbligatorio, com’è già in diversi Cantoni, registrare i dati di contatto di un ospite per tavolo.

Nella notte di San Silvestro, inoltre, gli esercizi pubblici non dovranno chiudere alle 23, ma potranno rimanere aperti, a titolo eccezionale, sino all’una del mattino. Lo scopo di questo provvedimento è di ridurre i rischi connessi a incontri spontanei in ambito privato.

RACCOMANDAZIONE PER INCONTRI PRIVATI

È raccomandato vivamente di limitare a due economie domestiche gli incontri in privato e al ristorante, in modo da ridurre il più possibile i contatti fra le persone.

RACCOMANDAZIONE DEL TELELAVORO

Il Consiglio federale esorta nuovamente i datori di lavoro a permettere, nel limite del possibile, ai lavoratori di lavorare da casa. I lavoratori devono essere il più possibile agevolati nel ridurre al minimo i loro contatti interpersonali a ridosso dei giorni festivi. Questa misura è tanto più opportuna quanto più dovessero essere previsti incontri con persone a rischio.

PROVVEDIMENTI CANTONALI

Le informazioni sui provvedimenti supplementari cantonali sono disponibili sui siti web dei rispettivi Cantoni. La raccolta dei link alle offerte di informazioni cantonali è disponibile a questo link. Dove sono più severi di quelli nazionali, vanno osservati i provvedimenti cantonali.

OBBLIGO DI QUARANTENA PER CHI ENTRA IN SVIZZERA

Per chi entra in Svizzera in provenienza da determinati Stati e regioni vige l’obbligo di quarantena. L’elenco di questi ultimi sarà aggiornato il 14 dicembre. Un risultato negativo del test non esenta dall’obbligo di quarantena.

Per decidere se in uno Stato o una regione vi sia un elevato rischio di contagio, si guarda al numero dei nuovi contagi per 100 000 persone negli ultimi 14 giorni. Se la sua incidenza è superiore ad almeno il 60 per cento di quella in Svizzera, lo Stato o la regione in questione è inserito nell’elenco.

Poiché la situazione epidemiologica è in continua evoluzione, l’elenco è regolarmente aggiornato agli attuali tassi di incidenza, sulla base dei dati dell’ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control).

Le regioni di confine con la Svizzera possono essere escluse dall’elenco nonostante la loro incidenza soddisfi i criteri di inclusione, poiché esiste uno stretto scambio economico, sociale e culturale. Lo stretto scambio con gli Stati confinanti è anche il motivo per cui si operano queste nette distinzioni: si guarda all’incidenza delle singole regioni e non dell’intero Stato.

A partire dal 14 dicembre rientrano tra gli Stati/Regioni a rischio anche le seguenti Regioni italiane:

  • Regione Emilia Romagna;
  • Regione Friuli Venezia Giulia;
  • Regione Veneto.

Per maggiori informazioni visitare il sito Ufficio federale della sanità pubblica UFSP sezioni Provvedimenti e ordinanze e Informazioni per chi viaggia Obbligo di quarantena per chi entra in Svizzera.