{"id":768,"date":"2020-05-19T23:54:46","date_gmt":"2020-05-19T21:54:46","guid":{"rendered":"https:\/\/consbasilea.esteri.it\/news\/dal_consolato\/2020\/05\/covid-19-domande-faq-e-chiarimenti\/"},"modified":"2020-05-19T23:54:46","modified_gmt":"2020-05-19T21:54:46","slug":"covid-19-domande-faq-e-chiarimenti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/consbasilea.esteri.it\/it\/news\/dal_consolato\/2020\/05\/covid-19-domande-faq-e-chiarimenti\/","title":{"rendered":"DOMANDE (FAQ) SU SPOSTAMENTI DA E PER L\u2019ESTERO E DA E PER LA SVIZZERA"},"content":{"rendered":"<p><a name=\"domande\"><\/a><\/p>\n<ul>\n<li>AUTODICHIARAZIONE IN CASO DI ENTRATA IN ITALIA DALL\u2019ESTERO: <a href=\"resource\/doc\/2020\/05\/modulo_rientro_da_estero_18mag20.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">MODELLO<\/a><\/li>\n<li>AUTODICHIARAZIONE PER GLI SPOSTAMENTI IN ITALIA: <a href=\"resource\/doc\/2020\/05\/nuovo_modello_autodichiarazione_editabile_maggio_2020.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">MODELLO 4 MAGGIO 2020<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<ol>\n<li><em><strong><a href=\"#uno\">Quali regole valgono dal 3 giugno per gli spostamenti da e per l&#8217;estero.<\/a><\/strong><\/em><\/li>\n<li><a href=\"#due\"><em><strong>Sono entrato\/a in Italia dall\u2019estero, devo stare 14 giorni in isolamento fiduciario a casa (quarantena).<\/strong><\/em><\/a><\/li>\n<li><strong><a href=\"#dieci\">La Svizzera mantiene le sue restrizioni d\u2019entrata alla frontiera con l\u2019Italia.<\/a><\/strong><\/li>\n<li><a href=\"#tre\"><em><strong>Quali sono le eccezioni all\u2019obbligo di isolamento fiduciario (quarantena) per chi entra dall\u2019estero.<\/strong><\/em><\/a><\/li>\n<li><a href=\"#quattro\"><em><strong>\u00c8 consentito il turismo da e per l\u2019estero<\/strong><\/em><\/a><\/li>\n<li><a href=\"#cinque\"><em><strong>Quando inizia l\u2019isolamento fiduciario (quarantena) dopo l\u2019ingresso in Italia, nei casi in cui resta obbligatorio.<\/strong><\/em><\/a><\/li>\n<li><a href=\"#sei\"><em><strong>Sono una persona residente all&#8217;estero, per raggiungere il Paese in cui vivo abitualmente devo passare per l&#8217;Italia. Come mi devo comportare.<\/strong><\/em><\/a><\/li>\n<li><a href=\"#sette\"><em><strong>Sono in rientro con un volo proveniente dall&#8217;estero. Posso prendere un altro volo per altra destinazione nazionale o internazionale.<\/strong><\/em><\/a><\/li>\n<li><a href=\"#otto\"><em><strong>Sono un cittadino straniero o un italiano residente all\u2019estero e mi trovo attualmente in Italia, posso fare rientro nel Paese dove vivo.<\/strong><\/em><\/a><\/li>\n<li><a href=\"#nove\"><em><strong>Sono in rientro dall&#8217;estero. Posso chiedere ad una persona di venirmi a prendere in macchina all&#8217;aeroporto, alla stazione ferroviaria o al porto di arrivo.<\/strong><\/em><\/a><\/li>\n<\/ol>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>1. Quali regole valgono dal 3 giugno per gli spostamenti da e per l&#8217;estero<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><a name=\"uno\"><\/a><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dal 3 giugno le regole sono diverse a seconda dello Stato di provenienza o destinazione. Sono liberamente consentiti gli spostamenti per qualsiasi ragione da e per i seguenti Stati<\/p>\n<ul style=\"list-style-type: circle; text-align: justify;\">\n<li>Stati membri dell\u2019Unione Europea (oltre all\u2019Italia, sono Stati membri della UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria);<\/li>\n<li>Stati parte dell\u2019accordo di Schengen (gli Stati non UE parte dell\u2019accordo di Schengen sono: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera);<\/li>\n<li>Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;<\/li>\n<li>Andorra, Principato di Monaco;<\/li>\n<li>Repubblica di San Marino e Stato della Citt\u00e0 del Vaticano.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Dal 3 giugno le persone che entrano o rientrano in Italia da questi Paesi non sono pi\u00f9 sottoposte a sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario (quarantena) per 14 giorni, a meno che non abbiano soggiornato in Paesi diversi nei 14 giorni anteriori all\u2019ingresso in Italia.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ad esempio, una persona che il 14 giugno entra in Italia in provenienza dalla Francia sar\u00e0 sottoposta a isolamento fiduciario se \u00e8 entrata in Francia dagli Stati Uniti il 4 giugno, ma non sar\u00e0 sottoposta a isolamento se lo spostamento dagli Stati Uniti alla Francia \u00e8 avvenuto entro il 30 maggio o se tra il 31 maggio e il 13 giugno ha soggiornato in Germania.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per gli spostamenti da e per Stati e territori diversi da quelli sopra elencati le regole di base restano simili a quelle precedenti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Gli spostamenti da e per questi Stati continuano ad essere consentiti solo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Chi entra o rientra in Italia da Stati o territori diversi da quelli sopra elencati deve trascorrere un periodo di 14 giorni di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario (quarantena) presso la propria abitazione o in un\u2019altra dimora scelta dall\u2019interessato o, in mancanza, determinata dalla Protezione civile regionale.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">(<a href=\"#domande\">torna a domande<\/a>)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>2. <a name=\"due\"><\/a>Sono entrato\/a in Italia dall\u2019estero, devo stare 14 giorni in isolamento fiduciario a casa (quarantena)\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dipende dallo Stato di provenienza e dal momento di entrata in Italia. Chi entra o rientra a partire dal 3 giugno da uno Stato dell\u2019Unione europea o da uno Stato parte dell\u2019accordo di Schengen, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, da Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino o Stato della Citt\u00e0 del Vaticano non deve sottoporsi a isolamento fiduciario, purch\u00e9 non abbia soggiornato in un Paese diverso da questi nei 14 giorni anteriori all\u2019ingresso in Italia. L\u2019isolamento fiduciario a casa per 14 giorni resta obbligatorio per chi \u00e8 entrato in Italia:<\/p>\n<ul style=\"list-style-type: circle; text-align: justify;\">\n<li>fino al 2 giugno da qualsiasi Paese estero (eccetto San Marino e Vaticano, gi\u00e0 in precedenza esenti da tale obbligo);<\/li>\n<li>a partire dal 3 giugno da un Paese diverso dai seguenti: Paesi dell\u2019Unione europea, Paesi parte dell\u2019accordo di Schengen, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino o Stato della Citt\u00e0 del Vaticano;<\/li>\n<li>a partire dal 3 giugno da qualsiasi Paese estero (eccetto San Marino e Vaticano), se si \u00e8 soggiornato nei 14 giorni anteriori all\u2019ingresso in Italia in un Paese o territorio diverso dai seguenti: Paesi dell\u2019Unione europea, Paesi parte dell\u2019accordo di Schengen, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino o Stato della Citt\u00e0 del Vaticano.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Vi sono per\u00f2 eccezioni a questa regola (vedi domanda successiva).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">(<a href=\"#domande\">torna a domande<\/a>)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>3.\u00a0la Svizzera mantiene le sue restrizioni d\u2019entrata alla frontiera con l\u2019Italia<a name=\"dieci\"><\/a><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019Italia ha deciso di riaprire le proprie frontiere dal 3 giugno. La Svizzera, da parte sua, ritiene prematuro abolire entro tale data i controlli al confine con l\u2019Italia. Intende coordinare il regime frontaliero in stretto contatto con le autorit\u00e0 italiane nonch\u00e9 con quelle austriache, francesi e tedesche, disciplinandolo, per quanto possibile, di comune intesa.<\/p>\n<p><strong>Permangono le restrizioni d\u2019entrata in Svizzera; turismo degli acquisti vietato<\/strong><\/p>\n<p>La Svizzera intende coordinare quanto prima il regime frontaliero con l\u2019Italia e resta in stretto contatto con le autorit\u00e0 italiane. Fino a nuovo avviso, l\u2019entrata in Svizzera in provenienza dall\u2019Italia resta disciplinata come segue.<\/p>\n<ul style=\"list-style-type: circle;\">\n<li>I controlli ai valichi di frontiera con l\u2019Italia continuano a essere svolti in funzione dei rischi, ma sono intensificati. L\u2019Amministrazione federale delle dogane (AFD) rifiuta l\u2019entrata alle persone che non adempiono le condizioni.<\/li>\n<li><strong>Sono in sostanza autorizzati a entrare in Svizzera soltanto i cittadini svizzeri nonch\u00e9 i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno svizzero o la cui entrata \u00e8 urgentemente necessaria a causa della situazione personale. Resta vietata l\u2019entrata per motivi non menzionati nell\u2019ordinanza 2 COVID\u201119 <\/strong>o nelle istruzioni della Segreteria di Stato della migrazione (SEM). <span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>Il divieto include ad esempio la ricerca di un lavoro o l\u2019entrata a fini turistici<\/strong><\/span>.<strong><a href=\"https:\/\/www.sem.admin.ch\/sem\/it\/home\/aktuell\/aktuell\/faq-einreiseverweigerung.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"> La SEM pubblica sul proprio sito Internet tutte le informazioni sulle disposizioni vigenti<\/a>.<\/strong><\/li>\n<li>I frontalieri possono, come finora, venire in Svizzera per lavoro e tornare in Italia.<\/li>\n<li><strong>Il turismo degli acquisti tra i due Paesi resta vietato.<\/strong><\/li>\n<li>Gli stranieri che entrano in Svizzera in provenienza da un Paese limitrofo possono transitare in Svizzera per recarsi in Italia e anche per tornare nel loro Paese di provenienza. <strong>Se vi \u00e8 motivo di credere che dopo l\u2019entrata non sia possibile lasciare la Svizzera, l\u2019entrata in Svizzera ai fini del transito \u00e8 rifiutata<\/strong>.<\/li>\n<li>I cittadini svizzeri e del Liechtenstein nonch\u00e9 gli stranieri titolari di un permesso di soggiorno svizzero, ormai autorizzati a recarsi in Italia, potranno tornare in Svizzera o nel Liechtenstein.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Se necessario, il Dipartimento federale dell\u2019interno (DFI) pu\u00f2, d\u2019intesa con il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e il Dipartimento federale delle finanze (DFF), ordinare misure sanitarie al confine per determinate categorie di persone provenienti da un Paese a rischio secondo l\u2019ordinanza 2 COVID\u201119.<br \/>La Svizzera intende aprire quanto prima le sue frontiere. Con l\u2019Austria, la Francia e la Germania ha convenuto che le rispettive restrizioni di viaggio saranno abolite il 15 giugno 2020, a condizione che prosegua l\u2019evoluzione positiva della situazione epidemiologica.<\/p>\n<p>Nella seduta del 5 giugno 2020, la consigliera federale Karin Keller-Sutter ha informato il Consiglio federale che il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) <strong>intende revocare le vigenti restrizioni d\u2019entrata nei confronti di tutti gli Stati UE\/AELS e il Regno Unito a partire dal 15 giugno<\/strong>.\u00a0<span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>Fino al 15 giugno l\u2019ingresso in Svizzera \u00e8 permesso soltanto in casi eccezionali.<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"text-align: justify;\">(<\/span><a href=\"#domande\" style=\"text-align: justify;\">torna a domande<\/a><span style=\"text-align: justify;\">)<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>4.\u00a0Quali sono le eccezioni all\u2019obbligo di isolamento fiduciario (quarantena) per chi entra dall\u2019estero<a name=\"tre\"><\/a><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019obbligo di isolamento fiduciario (quarantena) non si applica a:<\/p>\n<ul style=\"list-style-type: circle; text-align: justify;\">\n<li>equipaggio di mezzi di trasporto;<\/li>\n<li>personale viaggiante;<\/li>\n<li>chi entra per comprovati motivi di lavoro, se \u00e8 cittadino o residente in uno dei seguenti Paesi: Italia, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Citt\u00e0 del Vaticano, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord);<\/li>\n<li>personale sanitario che entra in Italia per l\u2019esercizio di professioni sanitarie;<\/li>\n<li>lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita per andare al lavoro e per tornare a casa;<\/li>\n<li>personale da imprese con sede principale o secondaria in Italia che rientra in Italia dopo spostamenti all\u2019estero per lavoro di durata non superiore a 72 ore (3 giorni), che, in presenza di valide motivazioni, possono essere prorogate fino a 120 ore (5 giorni);<\/li>\n<li>movimenti da e per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Citt\u00e0 del Vaticano;<\/li>\n<li>funzionari e agenti dell\u2019Unione europea, di organizzazioni internazionali, personale delle missioni diplomatiche e dei consolati;<\/li>\n<li>alunni e studenti che frequentano corso di studi in Stato diverso da quello in cui abitano e rientrano a casa almeno una volta alla settimana;<\/li>\n<li>breve permanenza in Italia (72 ore, prorogabili per motivate ragioni fino a 120 ore totali) per motivi di lavoro, salute o assoluta urgenza;<\/li>\n<li>transito aeroportuale;<\/li>\n<li>transito di durata non superiore alle 24 ore (prorogabili eccezionalmente fino a 36 ore totali) per raggiungere il proprio Paese di residenza (ad esempio entrata in Italia con un traghetto dalla Grecia per continuare in macchina fino alla propria abitazione in Germania).<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dal 3 giugno, oltre ai casi sopra elencati, l\u2019obbligo di isolamento fiduciario non si applicher\u00e0 pi\u00f9 alle persone che entrano o rientrano in Italia dai seguenti Paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Citt\u00e0 del Vaticano, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord. Se nei 14 giorni anteriori all\u2019ingresso in Italia c\u2019\u00e8 stata una permanenza di qualsiasi durata in Paesi diversi da quelli sopra elencati, l\u2019isolamento fiduciario sar\u00e0 ugualmente necessario. Ad esempio, una persona che il 14 giugno entra in Italia in provenienza dalla Francia sar\u00e0 sottoposta a isolamento fiduciario se \u00e8 entrata in Francia dagli Stati Uniti il 4 giugno, ma non sar\u00e0 sottoposta a isolamento se lo spostamento dagli Stati Uniti alla Francia \u00e8 avvenuto entro il 30 maggio o se tra il 31 maggio e il 13 giugno ha soggiornato in Germania.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">(<a href=\"#domande\">torna a domande<\/a>)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>5. \u00c8 consentito il turismo da e per l\u2019estero<a name=\"quattro\"><\/a><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dal 3 giugno le norme italiane consentono di spostarsi liberamente (quindi anche per turismo) da e per: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Citt\u00e0 del Vaticano, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord. Gli spostamenti da e per Paesi diversi per motivi di turismo non sono invece consentiti fino al 15 giugno (vedere faq. n. 1). I cittadini italiani e gli stranieri residenti in Italia, prima di partire per un viaggio turistico all\u2019estero, sono consigliati di verificare quali sono le regole stabilite nel Paese di destinazione e negli eventuali Paesi di transito.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">(<a href=\"#domande\">torna a domande<\/a>)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>6.\u00a0Quando inizia l\u2019isolamento fiduciario (quarantena) dopo l\u2019ingresso in Italia, nei casi in cui resta obbligatorio<a name=\"cinque\"><\/a><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Di regola, immediatamente dopo l\u2019ingresso in Italia. \u00c8 consentito solo fare, nel minore tempo possibile, il percorso per recarsi a casa o nella diversa dimora individuata come luogo dell\u2019isolamento. In questo tragitto non \u00e8 consentito usare mezzi di trasporto pubblico diversi da quello utilizzato per entrare in Italia (ad esempio, all\u2019arrivo a Fiumicino con l\u2019aereo non si pu\u00f2 prendere il treno per recarsi in centro a Roma o in qualsiasi altra destinazione). \u00c8 consentito il transito aeroportuale: chi entra in Italia per via aerea in Italia pu\u00f2 prendere, senza uscire dall\u2019aeroporto, un altro aereo per qualsiasi destinazione nazionale o internazionale. Inoltre chi entra o rientra in Italia dall\u2019estero per motivi di lavoro, salute o assoluta urgenza pu\u00f2 rinviare l\u2019inizio dell\u2019isolamento fiduciario di 72 ore (o, in casi eccezionali, di 120 ore totali). Il rinvio deve essere motivato dalle esigenze lavorative che hanno giustificato l\u2019ingresso in Italia. Per i casi di esenzione dall\u2019obbligo di isolamento fiduciario vedere la domanda numero 3.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">(<a href=\"#domande\">torna a domande<\/a>)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>7.\u00a0<a name=\"sei\"><\/a>Sono una persona residente all&#8217;estero, per raggiungere il Paese in cui vivo abitualmente devo passare per l&#8217;Italia. Come mi devo comportare\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il transito attraverso l&#8217;Italia da un Paese estero ad un altro Paese estero, finalizzato a raggiungere &#8211; il pi\u00f9 rapidamente possibile e senza soste intermedie non strettamente necessarie &#8211; la propria abitazione, \u00e8 consentito, se vi sono ragioni di lavoro, salute o assoluta urgenza. Ad esempio:<\/p>\n<ul style=\"list-style-type: circle; text-align: justify;\">\n<li>\u00e8 consentito il transito aeroportuale (ad esempio viaggio da Caracas a Francoforte con scalo a Fiumicino), purch\u00e9 non si esca dall&#8217;area aeroportuale;<\/li>\n<li>\u00e8 consentito ai croceristi che sbarcano in Italia per fine crociera di tornare nel proprio Paese (con spese a carico dell&#8217;armatore);<\/li>\n<li>\u00e8 consentito imbarcare il proprio mezzo privato su un traghetto (ad esempio dalla Tunisia o dalla Grecia per l&#8217;Italia) e proseguire verso la propria abitazione sullo stesso mezzo privato (ad esempio in Olanda o in Germania). In questo caso la permanenza in Italia non deve superare le 24 ore, prorogabili eccezionalmente di altre 12 ore.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">All&#8217;imbarco su aereo\/nave diretti in Italia \u00e8 necessario compilare questa autodichiarazione (<a href=\"resource\/doc\/2020\/05\/modulo_rientro_da_estero_18mag20.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">link modulo Esteri<\/a>) indicando chiaramente che si tratta di un transito per raggiungere la propria abitazione sita in un Paese diverso dall&#8217;Italia. Durante il tragitto in Italia \u00e8 necessario esibire alle forze di polizia che faranno i controlli questa autodichiarazione (<a href=\"resource\/doc\/2020\/05\/nuovo_modello_autodichiarazione_editabile_maggio_2020.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">link modulo Interno<\/a>), indicando chiaramente la stessa ragione. Se insorgono sintomi di Covid-19, \u00e8 necessario avvisare immediatamente l&#8217;autorit\u00e0 sanitaria competente per territorio tramite il numero di telefono appositamente dedicato ed attendere istruzioni. \u00c8 inoltre importante che, prima di intraprendere il viaggio, ci si informi sulle restrizioni agli spostamenti introdotte non solo dall&#8217;Italia, ma anche dagli altri Paesi di inizio, di transito e di destinazione. Durante il transito per l&#8217;Italia si raccomanda inoltre di mantenersi in contatto con la rappresentanza diplomatica del proprio Paese competente per l&#8217;Italia. Dal 3 giugno, potranno liberamente transitare le persone che entrano o rientrano in Italia dai seguenti Paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Citt\u00e0 del Vaticano, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord. Se nei 14 giorni anteriori all\u2019ingresso in Italia c\u2019\u00e8 stata una permanenza di qualsiasi durata in Paesi diversi da quelli sopra elencati, il transito resta regolato dalle regole sopra indicate.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">(<a href=\"#domande\">torna a domande<\/a>)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>8.\u00a0<a name=\"sette\"><\/a>Sono in rientro con un volo proveniente dall&#8217;estero. Posso prendere un altro volo per altra destinazione nazionale o internazionale\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">S\u00ec, il transito in aeroporto \u00e8 consentito. Non \u00e8 per\u00f2 possibile uscire dall&#8217;area aeroportuale, se si proviene da un Paese diverso dai seguenti: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Citt\u00e0 del Vaticano, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord. Non possono uscire dall\u2019area aeroportuale anche coloro che provengono da uno di questi Paesi, ma hanno soggiornato in un Paese diverso nei 14 giorni anteriori.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">(<a href=\"#domande\">torna a domande<\/a>)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>9.\u00a0<a name=\"otto\"><\/a>Sono un cittadino straniero o un italiano residente all\u2019estero e mi trovo attualmente in Italia, posso fare rientro nel Paese dove vivo\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">S\u00ec, il rientro nel proprio domicilio abitazione o residenza \u00e8 sempre consentito. Per l&#8217;autocertificazione dei motivi degli spostamenti nel territorio nazionale necessari a raggiungere la frontiera si pu\u00f2 usare il modulo pubblicato nel sito del Ministero dell&#8217;interno. Si raccomanda di verificare prima della partenza le misure previste nel Paese di destinazione per contrastare la diffusione del virus. Si consiglia inoltre di prendere contatto con l&#8217;ambasciata del proprio Paese in Italia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">(<a href=\"#domande\">torna a domande<\/a>)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>10.\u00a0<a name=\"nove\"><\/a>Sono in rientro dall&#8217;estero. Posso chiedere ad una persona di venirmi a prendere in macchina all&#8217;aeroporto, alla stazione ferroviaria o al porto di arrivo\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">S\u00ec, ma \u00e8 consentito ad una sola persona convivente o coabitante nello stesso domicilio del trasportato, possibilmente munita di dispositivo di protezione. Lo spostamento in questione rientra tra le fattispecie di &#8220;assoluta urgenza&#8221;, che dovr\u00e0 essere autocertificato con il modulo messo a disposizione dal Ministero dell&#8217;interno, compilato in tutte le sue parti, indicando, in particolare, il tragitto percorso e il domicilio ove la persona si reca. Salvi i casi di esenzione (vedere domanda specifica) Resta fermo l&#8217;obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione, per la sottoposizione a sorveglianza sanitaria e a isolamento fiduciario, nonch\u00e9 l&#8217;obbligo di segnalare con tempestivit\u00e0 l&#8217;eventuale insorgenza di sintomi da COVID-19 all&#8217;autorit\u00e0 sanitaria.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">(<a href=\"#domande\">torna a domande<\/a>)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"AUTODICHIARAZIONE IN CASO DI ENTRATA IN ITALIA DALL\u2019ESTERO: MODELLO AUTODICHIARAZIONE PER GLI SPOSTAMENTI IN ITALIA: MODELLO 4 MAGGIO 2020 Quali regole valgono dal 3 giugno per gli spostamenti da e per l&#8217;estero. Sono entrato\/a in Italia dall\u2019estero, devo stare 14 giorni in isolamento fiduciario a casa (quarantena). La Svizzera mantiene le sue restrizioni d\u2019entrata alla [&hellip;]","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"tags":[],"class_list":["post-768","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/consbasilea.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/768","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/consbasilea.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/consbasilea.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/consbasilea.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/consbasilea.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=768"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/consbasilea.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/768\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/consbasilea.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=768"}],"wp:term":[{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/consbasilea.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=768"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}