{"id":710,"date":"2021-04-07T11:17:05","date_gmt":"2021-04-07T09:17:05","guid":{"rendered":"https:\/\/consbasilea.esteri.it\/news\/dal_consolato\/2021\/04\/covid-19-italia-nuove-misure-dal\/"},"modified":"2021-04-07T11:17:05","modified_gmt":"2021-04-07T09:17:05","slug":"covid-19-italia-nuove-misure-dal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/consbasilea.esteri.it\/it\/news\/dal_consolato\/2021\/04\/covid-19-italia-nuove-misure-dal\/","title":{"rendered":"COVID-19: ITALIA NUOVE MISURE DAL 7 AL 30 APRILE"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong>SPOSTAMENTI DA E PER L\u2019ESTERO FINO AL 30 APRILE 2021<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Gli spostamenti da\/per l\u2019estero sono regolati dal <a href=\"http:\/\/www.governo.it\/it\/articolo\/covid-19-il-presidente-draghi-firma-il-nuovo-dpcm\/16343\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">DPCM 2 marzo 2021<\/a>, in vigore dal 6 marzo al 30 aprile 2021. Il DPCM continua a basarsi su elenchi di Paesi per i quali sono previste differenti misure. Tali elenchi sono contenuti nell\u2019Allegato 20 e possono essere modificati con apposita Ordinanza adottata dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Dal 7 al 30 aprile 2021<\/strong>, \u00e8 in vigore l\u2019<a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2021\/04\/03\/21A02151\/sg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Ordinanza 2 aprile 2021 del Ministro della Salute<\/a>, che dispone misure aggiuntive per coloro che, nei 14 (quattordici) giorni antecedenti all&#8217;ingresso in Italia, abbiano soggiornato o transitato in uno o pi\u00f9 Stati e territori di cui all&#8217;<strong>elenco C<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Di seguito sono riportate le principali disposizioni relative all\u2019ingresso in Italia dai Paesi dell\u2019elenco \u201cC\u201d di cui all\u2019allegato 20 del DPCM nel quale rientra la <strong>Svizzera<\/strong>, il <strong>Liechtenstein<\/strong>, la Norvegia e i Paesi dell\u2019Unione Europea e nel quale a partire dal 7 aprile e fino al 30 aprile rientrano anche il Regno Unito, Israele e l\u2019Austria con la sola eccezione di soggiorni\/transiti in Tirolo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per l\u2019ingresso in Italia, in caso di soggiorno o transito dai Paesi dell\u2019elenco C nei 14 giorni precedenti, oltre a compilare un\u2019<a href=\"https:\/\/www.esteri.it\/mae\/it\/ministero\/normativaonline\/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti\/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">autodichiarazione<\/a>, <strong>\u00e8 obbligatorio<\/strong> informare del proprio ingresso in Italia il Dipartimento di Prevenzione della ASL competente, sottoporsi <strong>a test molecolare o antigenico, effettuato a mezzo di tampone e risultato negativo, nelle 48 ore antecedenti all\u2019ingresso nel territorio italiano. In caso di mancata presentazione dell\u2019attestazione relativa al test molecolare o antigenico<\/strong> prescritto, <strong>si \u00e8 sottoposti a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>I bambini di et\u00e0 inferiore ai due anni sono esentati dall\u2019effettuazione del test molecolare o antigenico<\/strong> (art. 51 comma 8)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Dal 7 al 30 aprile 2021<\/strong>, \u00e8 in vigore l\u2019<a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2021\/04\/03\/21A02151\/sg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Ordinanza 2 aprile 2021 del Ministro della Salute<\/a>.\u00a0Tale Ordinanza prevede che <span style=\"text-decoration: underline;\">tutti coloro che hanno soggiornato o transitato, nei 14 (quattordici) giorni antecedenti all&#8217;ingresso in Italia, in uno o pi\u00f9 Stati e territori di cui all&#8217;elenco C, indipendentemente dall\u2019esito del test molecolare o antigenico gi\u00e0 richiesto per l\u2019ingresso in Italia<\/span>, <strong>devono sottoporsi anche a un periodo di 5 (cinque) giorni di quarantena presso l&#8217;abitazione o la dimora, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell&#8217;azienda sanitaria competente per territorio. \u00c8 obbligatorio, inoltre, effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei cinque giorni di quarantena.<\/strong> Solo in caso di soggiorno\/transito in Tirolo nei 14 giorni precedenti l\u2019ingresso in Italia, il periodo di isolamento fiduciario \u00e8 pari non a 5 (cinque) ma a 14 (quattordici) giorni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>ECCEZIONI ALL\u2019OBBLIGO DI TEST MOLECOLARE O ANTIGENICO E\/O ISOLAMENTO FIDUCIARIO<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A condizione che non insorgano sintomi compatibili con COVID-19, e fermi restando gli obblighi di autodichiarazione, all\u2019utilizzo del mezzo privato per raggiungere la destinazione finale, <strong>le disposizioni relative all\u2019obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria NON si applicano<\/strong>:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">a) all&#8217;equipaggio dei mezzi di trasporto;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">b) al personale viaggiante;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">c) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all&#8217;elenco A dell&#8217;allegato 20;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">d) agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorit\u00e0 sanitaria;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">e) agli ingressi per ragioni non differibili, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all&#8217;atto dell&#8217;imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un&#8217;attestazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all&#8217;ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">f) <strong>a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle centoventi ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza<\/strong>, con l&#8217;obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">g) <strong>a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a trentasei ore<\/strong>, con l&#8217;obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">h) <strong>ai cittadini e ai residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro. <span style=\"text-decoration: underline;\">Tuttavia, se nei 14 giorni precedenti l\u2019ingresso in Italia c\u2019\u00e8 stato un soggiorno o un transito dai Paesi dell\u2019Elenco C, il test molecolare o antigenico rimane d\u2019obbligo<\/span><\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">i) al personale sanitario in ingresso in Italia per l&#8217;esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l&#8217;esercizio temporaneo di cui all&#8217;art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">l) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">m) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all&#8217;estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">n) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell&#8217;Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell&#8217;esercizio delle loro funzioni<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">o) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">p) agli ingressi mediante voli \u201cCovid-tested\u201d (vedere sezione dedicata), conformemente all\u2019ordinanza del Ministro della Salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni e integrazioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">q) per la partecipazione a competizioni sportive di cui all\u2019articolo 18, comma 1, \u00e8 in ogni caso consentito (anche da Austria, Brasile e Regno Unito) l\u2019ingresso nel territorio nazionale ad atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, rappresentanti della stampa estera e accompagnatori che nei quattordici giorni precedenti hanno soggiornato o transitato in Paesi o territori esteri indicati agli elenchi B, C, D ed E dell\u2019allegato 20, inclusi i Paesi dai quali \u00e8 vietato l\u2019ingresso in Italia, alle seguenti condizioni: a) adempimento degli obblighi di dichiarazione di cui all\u2019articolo 50; b) presentazione al vettore, all\u2019atto dell\u2019imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all\u2019ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo; c) svolgimento della competizione sportiva in conformit\u00e0 con lo specifico protocollo adottato dall\u2019ente sportivo organizzatore dell\u2019evento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"text-decoration: underline;\">Per quesiti pi\u00f9 specifici in merito all\u2019ingresso nel Paese, si raccomanda di contattare <strong>la Polizia di Frontiera<\/strong> o la <strong>Prefettura<\/strong> competente per territorio.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00c8 sempre possibile l\u2019adozione, sul territorio nazionale, di <strong>misure pi\u00f9 restrittive<\/strong> rispetto a quelle determinate con DPCM, <strong>da parte di Regioni, Province autonome e Comuni<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Prima di partire per entrare\/rientrare in Italia, si raccomanda di verificare eventuali disposizioni aggiuntive da parte delle Regioni di destinazione, contattandole direttamente o visitandone i rispettivi siti web (clicca <a href=\"http:\/\/www.regioni.it\/regioni-online\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">qui<\/a>)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per ulteriori informazioni si prega di visitare il sito del <a href=\"https:\/\/www.esteri.it\/mae\/it\/ministero\/normativaonline\/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti\/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Ministero degli Esteri<\/a>, il sito <a href=\"http:\/\/www.viaggiaresicuri.it\/approfondimenti-insights\/saluteinviaggio\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">viaggiare sicuri<\/a> e il sito delle <a href=\"http:\/\/www.regioni.it\/regioni-online\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">regioni italiane<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>IN ITALIA<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il Consiglio dei Ministri ha approvato il <a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2021\/04\/01\/21G00056\/sg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44<\/a> recante<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8220;<em>Misure urgenti per il contenimento dell&#8217;epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici<\/em>&#8220;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il testo prevede la proroga fino al 30 aprile 2021 dell\u2019applicazione delle disposizioni del Dpcm 2 marzo 2021 (salvo che le stesse contrastino con quanto disposto dal medesimo decreto-legge) e di alcune misure gi\u00e0 previste dal Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30. In particolare, la proroga riguarda:<\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\">l\u2019applicazione nelle zone gialle delle misure della zona arancione;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">l\u2019estensione delle misure previste per la zona rossa in caso di particolare incidenza di contagi (superiori a 250 casi ogni 100mila abitanti e nelle aree con circolazione delle varianti) sia con ordinanza del Ministro della salute che con provvedimento dei Presidenti delle Regioni;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">la possibilit\u00e0, nella zona arancione, di uno spostamento giornaliero verso una sola abitazione privata abitata in ambito comunale.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per le disposizioni specifiche delle aree bianche, gialle, arancioni e rosse, si veda la sezione &#8220;<a href=\"http:\/\/www.governo.it\/node\/15638\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo<\/a>&#8220;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"SPOSTAMENTI DA E PER L\u2019ESTERO FINO AL 30 APRILE 2021 Gli spostamenti da\/per l\u2019estero sono regolati dal DPCM 2 marzo 2021, in vigore dal 6 marzo al 30 aprile 2021. 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