Stato civile - informazioni dal sito del Ministero degli Affari Esteri
Stato Civile
L’Ufficio di Stato civile si occupa delle registrazioni dei certificati di nascita, matrimonio e delle sentenze di divorzio relativi a cittadini italiani rilasciati da Autorità straniere e li trasmette ai Comuni italiani per la trascrizione. Inoltre, provvede ad assistere i cittadini per la pubblicazione per matrimonio in Italia, cambiamento del nome o del cognome, rilascio di certificati.
I cittadini italiani sono tenuti per legge a dichiarare ogni variazione di stato civile che si possa verificare durante la loro permanenza all’estero all’Ufficio Consolare di riferimento. Il cittadino ha, pertanto, l’obbligo di consegnare a questo Consolato i relativi atti o certificati (nascita, matrimonio, divorzio ecc.) per la registrazione in Italia consentendo l’emissione di altri documenti (es. passaporto quando richiesto).
I documenti di stato civile, se sono rilasciati da Autorità svizzera devono essere in originale e su formulario internazionale (CIEC ovvero in cinque lingue ); se, invece, sono redatti in altra lingua straniera, devono essere tradotti e legalizzati dal Consolato competente territorialmente in base all’emissione dello stesso.
I certificati originali (inclusi i decreti o le sentenze di divorzio) NON vengono restituiti.
In alternativa, il connazionale potrà presentare l’atto, debitamente legalizzato e tradotto, direttamente al comune italiano di appartenenza (art.12 DPR 396/2000).
Per i cittadini iscritti nell’Anagrafe Consolare, l’Ufficio Consolare ha l’obbligo di aggiornare la propria banca dati e di inviare la documentazione al Comune italiano d’iscrizione AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero).
Per i cittadini residenti in Italia, invece, gli Uffici Consolari provvedono unicamente ad inviare i certificati al Comune di residenza del connazionale, senza ulteriori adempimenti.
Occorre rivolgersi DIRETTAMENTE al proprio Comune e NON a questo Consolato per richiedere i seguenti certificati relativi ad atti emanati in Italia:
• Certificato/atto di nascita;
• Certificato/atto di matrimonio
• Certificato storico di famiglia.
Registrazione in Italia di una sentenza di divorzio pronunciata all’estero
Una sentenza di divorzio pronunciata all’estero non è considerata automaticamente valida in Italia.
Per la trascrizione occorre presentare i seguenti documenti:
• la sentenza passata in giudicato (originale o copia certificata con bollo autentico del Tribunale);
• la traduzione integrale della sentenza;
• una fotocopia di tutta la documentazione presentata.
Gli interessati dovranno portare con sé un documento di riconoscimento valido.
Contatto: basilea.airestatocivile@esteri.it