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AUTOCERTIFICAZIONE DELLO STATUS DI EMIGRATO AI FINI DELL’ASSISTENZA SANITARIA URGENTE IN ITALIA

Il decreto del Ministro della Salute dell’1 febbraio 1996 in materia di cure ospedaliere urgenti prestate dal Servizio sanitario nazionale prevede, all’art. 2, comma 2, che i cittadini stabilmente residenti all’estero e iscritti all’AIRE, che rientrino temporaneamente in Italia, devono corrispondere le tariffe regionali per tutte le prestazioni sanitarie, comprese le urgenze. Nel caso di cittadini italiani iscritti all’AIRE, titolari di pensione erogata da enti previdenziali italiani ovvero cittadini italiani emigrati (nati in Italia), sono tuttavia riconosciute a titolo gratuito le prestazioni ospedaliere urgenti per un periodo massimo di 90 giorni per ogni anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa propria. Per ottenere le prestazioni ospedaliere urgenti va sottoscritta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si dichiara, oltre al proprio stato di emigrato (attestato da data, luogo di nascita in Italia, residenza all’estero e cittadinanza italiana), che non si è in possesso di una copertura assicurativa pubblica o privata contro le malattie.

In attuazione della disposizione citata, per poter accedere all’assistenza sanitaria urgente in caso di temporaneo soggiorno in patria, il cittadino emigrato doveva produrre alla competente Azienda sanitaria locale (ASL) un certificato consolare che attestasse tale status.

L’entrata in vigore del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – (T.U. in materia di documentazione amministrativa), in particolare, l’art. 46 del citato D.P.R. n. 445/2000 prevede che il cittadino possa autocertificare:

A – di essere nato in Italia, di possedere la cittadinanza italiana, nonché di risiedere all’estero, indicando il Comune di iscrizione AIRE.

oppure

B – di essere nato all’estero, di possedere la cittadinanza italiana, di aver risieduto in Italia, indicando il Comune di iscrizione all’Anagrafe della popolazione residente (ANPR), di risiedere attualmente all’estero ed essere quindi iscritto all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE).

elementi idonei a dimostrare la condizione di emigrato di cui al decreto ministeriale dinanzi richiamato.

Inoltre, la recente legge 12 novembre 2011, n. 183, nell’innovare il predetto T.U., ha precisato che le amministrazioni pubbliche non possono rifiutarsi di acquisire le dichiarazioni sostitutive, né accettare o richiedere certificati o atti di notorietà. Tali comportamenti sono infatti espressamente qualificati, dalla nuova formulazione dell’articolo 74, come violazione dei doveri d’ufficio.

Alla luce della vigente disciplina in tema di autocertificazioni e sulla base di quanto specificato dal Ministero della Salute – la condizione di emigrato di cui all’art. 2, comma 2 del citato decreto, presupposto per la fruizione delle prestazioni sanitarie ivi previste, non deve più essere attestata dall’Autorità consolare poiché più semplicemente autocertificabile mediante dichiarazione sostitutiva presso le ASL di competenza.